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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

465<br />

gatorio consenso dell’interessato. Eventuali infrazioni formali o materiali rispetto<br />

alla necessità di un ordine scritto non implicano l’inutilizzabilità<br />

degli esiti, laddove non privino di validità l’autorizzazione del soggetto,<br />

che sarà utile dunque anche a ‘‘compensare’’ difetti o patologie processuali<br />

non gravi( 55 ). Se, invece, il test genetico di serie fosse disposto, ad esempio,<br />

con riguardo a reati non rientranti nel novero contemplato dal legislatore,<br />

allora potrà profilarsi una vera e propria illegittimità dell’atto, con un successivo<br />

divieto di utilizzazione.<br />

Sostanzialmente analoghi nei sistemi italiano e tedesco appaiono anche<br />

molti presupposti per l’accesso alla Banca dati nazionale del DNA, che nel<br />

nostro paese è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria<br />

esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità<br />

di collaborazione internazionale di polizia. I medesimi soggetti, per le medesime<br />

finalità, potranno conoscere i dati contenuti nella banca dati nazionale<br />

del DNA; nel caso di richiesta della polizia giudiziaria, sarà però necessaria<br />

l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (art. 12 comma 2 l. n. 85<br />

del 2009). La dottrina italiana, pur apprezzando sostanzialmente i contenuti<br />

novativi della disciplina, ha però giustamente osservato come la regolamentazione<br />

della Banca dati nazionale e del Laboratorio centrale del<br />

DNA non abbia di fatto contribuito a disciplinare i profili genetici archiviati<br />

nelle Banche dati già esistenti presso i vari corpi di polizia, né abbia<br />

specificato come debbano essere conservati i relativi campioni biologici(<br />

56 ).<br />

Parallelamente in Germania, la regolamentazione del trattamento dei<br />

dati con finalità di difesa e di prevenzione del pericolo di commissione<br />

di ulteriori illeciti, rientrando fra le competenze dei singoli Länder, rende<br />

assai variegato il panorama normativo. Nella prassi tedesca il file relativo<br />

all’analisi del DNA, che si trova presso il BKA, è infatti suscettibile di<br />

un ‘‘uso congiunto’’ da parte di diverse autorità. Tale gestione collettiva<br />

fa sì che la responsabilità per la protezione e per il controllo sui dati spetti<br />

sia all’autorità federale corrispondente, sia (spesso) anche a quella regionale<br />

(§12 comma 2 BKAG( 57 )). L’uso di questi modelli di determinazione del<br />

DNA nel processo penale concerne evidentemente il file, il cui contenuto<br />

informatico è messo a disposizione e trasmesso in conformità al§81g,<br />

comma 5, punto 3, StPO alle autorità richiedenti. I database sono infatti<br />

funzionalmente preordinati alla determinazione dell’identità, nonché allo<br />

scopo di operare confronti fra le diverse identità sussistenti. Ciò, sia per<br />

( 55 ) Cfr., E. Löwe–W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung, cit., §<br />

81 h Rn. 36,<br />

( 56 ) P. Tonini, Accertamento del fatto, cit., 3.<br />

( 57 ) Il controllo e la protezione dei dati spetta all’organo federale o al corrispondente<br />

regionale, responsabile per la protezione dei dati (vedi §12 comma 3 BKAG).

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