28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

464<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sessuale; il secondo impone una motivazione idonea a suffragare in concreto<br />

l’ipotesi secondo cui l’interessato sarà indagato in futuro per delitti<br />

reiterati, anche diversi, rispondenti a requisiti di una certa gravità. Entrambi<br />

i parametri sono però esposti alle forzature discendenti dall’ampia<br />

discrezionalità valutativa concessa agli organi inquirenti tedeschi( 52 ), come<br />

testimoniano le statistiche che individuano una positiva proiezione degli<br />

esiti delle analisi del DNA raccolto o prelevato per risalire, ad esempio,<br />

anche ad autori di delitti contro il patrimonio particolarmente gravi( 53 ).<br />

Ed è significativo che a corredo delle statistiche siano menzionati i casi risolti<br />

grazie alla prova del DNA e si metta in evidenza in particolare l’uso in<br />

bonam partem della prova suddetta al fine di riconoscere l’estraneità a fatti<br />

gravi di reato da parte di soggetti erroneamente coinvolti dalle indagini tradizionali.<br />

Va precisato che laddove un prelievo di cellule corporee per un’indagine<br />

molecolare genetica, secondo il § 81 g StPO, fosse disposto in relazione<br />

a un reato che non risulti essere grave in concreto (vedi § 81 g comma<br />

1 StPO( 54 )) ovvero per un reato non rientrante nella previsione di cui al §<br />

81 h StPO, indubbiamente, si potrà pregiudicare il valore probatorio dei<br />

risultati delle analisi suddette. La mancanza di presupposti per l’effettuazione<br />

di indagini di questo tipo si ripercuoterà, infatti sulla sorte delle cellule,<br />

che dovranno conseguentemente essere distrutte in quanto non necessarie,<br />

né utili, allo scopo disegnato dal legislatore. Inoltre i modelli di identificazione<br />

del DNA, contenuti nel file dell’analisi del DNA, non potranno<br />

essere utilizzati per eventuali processi penali futuri, laddove difettino i descritti<br />

requisiti materiali per procedere all’analisi originaria.<br />

I presupposti della gravità del delitto e della prognosi di pericolosità si<br />

riferiscono anche ai casi del § 81 h StPO disciplinante i c.d. test di massa.<br />

Qui però vige una peculiarità, in quanto la legittimità del provvedimento si<br />

basa sempre su una combinazione fra l’autorizzazione del giudice e l’obbli-<br />

viene valutata in astratto, bensì con riguardo alla concreta offensività. Infine, secondo la giurisprudenza<br />

tedesca, le fattispecie bagattellari non possono essere ricondotte nel novero dei<br />

delitti di particolare importanza neppure nei casi di recidiva.<br />

( 52 ) Vedi E. Löwe–W.Rosenberg –D.M.Krause, Die Strafprozeßordnung und das<br />

Gerichtsverfassungsgesetz, Berlin, 2004, § 81 g Rn. 84; L. Meyer-Goßner, Strafprozeßordnung,<br />

cit., § 81 g Rn. 23.<br />

( 53 ) Si rimanda alla tabella-statistica riportata in appendice al presente lavoro tratta dal<br />

sito http://www.bka.de/profil/faq/dna02.html. I delitti di furto descritti nei §§ 243, 244, 244<br />

a StGB sono peculiarmente aggravati dall’uso delle armi o dallo scasso.<br />

( 54 ) Cfr., da ultimo il provvedimento del Landgericht di Münster, 5 gennaio 2010 leggibile<br />

sul sito www.kanzlei-rosenplatz.de/infopool a proposito della necessità di operare un<br />

accertamento ai sensi del § 81 g solo per delitti particolarmente gravi e rilevanti, preferendo<br />

in adesione al principio di proporzionalità, tecniche meno invasive (quali ad esempio il rilevamento<br />

delle impronte digitali, ai sensi del § 81 c StPO) laddove si tratti di illeciti di minore<br />

gravità.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!