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462<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Nel nostro Paese i campioni biologici di indagati, imputati o condannati<br />

ristretti nella libertà personale vengono prelevati ex lege, per effetto diretto<br />

della cautela in corso, senza necessità di un’autorizzazione giudiziale.<br />

Le ragioni di politica criminale che hanno determinato un tale stato di cose<br />

– rinvenibili nella Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 905 che ha<br />

portato alla l. n. 85 del 2009 – implicano una sorta di ‘‘assorbimento della<br />

limitazione del diritto alla riservatezza’’, nell’ambito della più ampia ‘‘compressione’’<br />

connaturata nella massima misura privativa della libertà personale,<br />

che però, a nostro parere, dovrebbe involgere in parte qua anche il<br />

diritto di impugnativa del provvedimento.<br />

In Germania, dopo la l. 12 agosto 2005, il prelievo in sede cautelare<br />

segue invece le già descritte regole dettate dai § 81 g (autorizzazione del<br />

giudice o, nei casi di urgenza, provvedimento del p.m. o dei suoi ausiliari),<br />

con necessità di fornire informazioni al soggetto sulle finalità del prelievo.<br />

Non esiste dunque una differenziazione fondata sullo status libertatis. Le<br />

premesse per l’applicabilità della disciplina contemplata nel § 81 g StPO<br />

non discendono dal fatto che l’interessato sia cioè un accusato, un soggetto<br />

sottoposto a cautela, o un condannato( 46 ), essendo l’analisi del DNA in<br />

quel Paese tendenzialmente diretta – almeno in astratto – ad evitare persecuzioni<br />

penali future per i soggetti non responsabili. Il raffronto sistematico<br />

differente mette in luce la caratteristica scelta compiuta dal legislatore<br />

italiano di modulare la necessità di un provvedimento giudiziale di analisi<br />

del DNA, a seconda dello stato del processo o del soggetto interessato al<br />

provvedimento.<br />

Con riguardo ai campioni biologici di cadaveri non identificati o di<br />

consanguinei di persone scomparse in <strong>Italia</strong> si è prevista la tipizzazione<br />

del DNA e l’identificazione dei medesimi con finalità direttamente( 47 )o<br />

indirettamente( 48 ) correlabili al processo penale. Questa tipizzazione non<br />

è demandata al laboratorio centrale, potendo essere compiuta pure da laboratori<br />

specializzati di medicina legale che invieranno i risultati delle loro<br />

analisi alla Banca nazionale dei dati.<br />

Una regolamentazione analoga, riferita ai cadaveri di soggetti non<br />

identificati o ai consanguinei di persone scomparse in Germania, si rinviene<br />

nella disciplina del file dell’analisi del DNA, mirante alla ‘‘verifica<br />

di identità in processi penali futuri’’ (§ 81 g comma 1 StPO). In queste ipotesi<br />

la registrazione di dati, relativi a defunti non identificati o anche a persone<br />

che risultano disperse avrà lo scopo precipuo ed esclusivo di chiarire<br />

la loro identità. Esistono tuttavia delle regolamentazioni regionali speci-<br />

( 46 ) Si veda il rimando in § 81 g, comma 4, punti 1-3.<br />

( 47 ) Si pensi al cadavere di un soggetto deceduto, ritrovato su indicazione di un chiamante<br />

in correità.<br />

( 48 ) È il caso dei reperti conseguenti a sciagure.

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