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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

appena disegnata dal legislatore italiano, al § 203, comma 2 StGB, risultano<br />

punibili, in chiave generale le condotte di violazione o comunicazione non<br />

autorizzata di un segreto d’ufficio( 40 ) da parte di persone incaricate di un<br />

servizio pubblico.<br />

Se in <strong>Italia</strong> è espressamente previsto che oggetto di analisi siano le sequenze<br />

del DNA non idonee a identificare eventuali patologie dell’interessato<br />

(art. 11 comma 3 l. n. 85 del 2009), in perfetta analogia, il sistema tedesco<br />

al § 81 g comma 2 seconda parte StPO fa divieto di usare profili del<br />

DNA per finalità diverse da quelle dell’accertamento penale, quali ad<br />

esempio il compimento di indagini sulla personalità o sul patrimonio genetico<br />

del condannato( 41 ). A tal proposito, significativi spunti garantistici<br />

sono stati offerti, come già ricordato, dalla Corte costituzionale tedesca.<br />

Il § 81 f comma 2 StPO tutela espressamente la privacy del soggetto che<br />

ha subito il prelievo. Il perito non ne conosce infatti le generalità. Durante<br />

la fase d’indagine coperta dal segreto istruttorio, la persona deve essere avvertita<br />

del provvedimento sulla perizia genetica, salvo che ciò non arrechi<br />

pregiudizio all’inchiesta, ovvero non costituisca un pericolo per la sicurezza<br />

pubblica o per l’incolumità fisica delle persone( 42 ). La segretezza rappresenta<br />

un profilo che il sistema tedesco pone in correlazione anche con la<br />

maggiore attendibilità dell’accertamento.<br />

L’acquisizione del campione biologico, ovvero della quantità di sostanza<br />

biologica prelevata sulla persona sottoposta alla tipizzazione, è stata<br />

regolamentata in <strong>Italia</strong> nell’ambito della perizia (art. 224 bis c.p.p., introdotto<br />

dall’art. 24 della l. n. 85 del 2009) o dell’accertamento tecnico del<br />

pubblico ministero (art. 359 bis c.p.p., introdotto dall’art. 25 l. n. 85 del<br />

2009) in un’alternativa correlata al consenso dell’interessato o alla coazione<br />

che rende necessaria l’autorizzazione del giudice. Quest’ultimo interviene<br />

anche nella forma della convalida successiva, qualora il p.m., nei casi di urgenza,<br />

se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare<br />

grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, abbia disposto l’accertamento<br />

tecnico.<br />

Relativamente al consenso non si è mancato di osservare come lo<br />

stesso rappresenti una sorta di passepartout rendendo il prelievo possibile<br />

per qualsiasi tipo di reato, nei soli casi di pertinenza e rilevanza (e non<br />

di assoluta necessità, come richiesto per il prelievo coattivo), e sia destinato<br />

ad operare pure in assenza dei limiti disegnati dal legislatore per il prelievo<br />

imposto, contrassegnati dal pericolo per l’integrità fisica e la salute( 43 ).<br />

( 40 ) Questo reato è punito con la reclusione fino ad un anno e con sanzione pecuniaria.<br />

( 41 ) Il § 81 g, comma 2, punto 2, StPO, permette l’analisi volta all’identificazione del<br />

DNA e alla determinazione del sesso.<br />

( 42 ) Cfr. il § 101 comma 1 StPO, che richiama il § 81 e sulle indagini genetiche.<br />

( 43 ) Cfr. P. Tonini, Informazioni genetiche, cit., 886 ss. In giurisprudenza sul consenso

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