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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

455<br />

zionale all’obiettivo di fornire all’accusato la possibilità di difendersi con<br />

mezzi giuridici dall’intervento coattivo, la prassi ha finito per affievolire<br />

il valore della motivazione, laddove lo stesso accusato abbia prestato la propria<br />

autorizzazione per iscritto. Il § 81 g comma 2 StPO non dovrebbe<br />

dunque trovare applicazione nelle ipotesi di intervento dello Staatsanwalt<br />

(su consenso dell’accusato), ma l’effetto deteriore evidente di questo ragionamento<br />

si ripercuote inevitabilmente sul diritto di sottoporre a critica lo<br />

stesso provvedimento autorizzativo.<br />

Come detto, il § 81 g StPO, introdotto dalla l. 7 settembre 1998, consente,<br />

oltre alle descritte attività di prelievo, la conservazione dei profili genetici<br />

delle persone sospettate o condannate( 27 ). Al proposito il § 4 della<br />

legge istitutiva della Banca Dati nazionale del DNA in Germania fa ammissione<br />

esplicita del sacrificio che la conservazione impone rispetto alla tutela<br />

del bene giuridico fondamentale della ‘‘libertà di determinazione’’ del soggetto;<br />

inoltre, sulla base della normativa regionale (Landesrecht), l’utilizzo<br />

di modelli di determinazione del DNA può essere preordinato, in conformità<br />

al § 161 comma 2 StPO, alla realizzazione di scopi di persecuzione<br />

penale.<br />

Normalmente la cancellazione dei profili avviene dopo cinque o dieci<br />

anni dal passaggio in giudicato dalla sentenza, a seconda che si tratti di soggetti<br />

minorenni o maggiorenni. Essa è imposta quando si tratti di un profilo<br />

genetico relativo ad un soggetto terzo presente sul luogo del delitto, ma<br />

estraneo alla dinamica dell’illecito penale. In questo caso la distruzione rappresenta<br />

un’esplicazione diretta della tutela della riservatezza di quest’ultimo.<br />

Non esiste, invece, un limite temporale di conservazione per i campioni<br />

in quanto le disposizioni processuali principali si riferiscono alla necessità<br />

che la distruzione avvenga «immediatamente, una volta venuta<br />

meno la necessità di analisi», individuando così parametri temporali elastici(<br />

28 ).<br />

La mancata previsione di tempistiche conservative più stringenti nel<br />

( 27 ) Deve trattarsi di reati gravi, puniti con pena non inferiore a un anno di reclusione<br />

ovvero di reati sessuali o delitti contro l’incolumità pubblica quando le modalità del fatto, la<br />

personalità dell’indiziato o altre circostanze facciano presumere che queste persone saranno<br />

coinvolte in altri procedimenti penali in ordine alle stesse tipologie di illeciti.<br />

( 28 ) K. Rogall, inSK-StPO, Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung, Neuwied,<br />

1986 ss., § 81 g Rn. 87. Il § 81 a disciplina la distruzione dei campioni ritenendo che<br />

essa debba avvenire immediatamente, una volta venuta meno la necessità di analisi rispetto<br />

alla scopo di stabilire fatti di rilievo per l’accertamento. La previsione è richiamata poi dalla’art.<br />

81 c comma 5, punto 2. Il § 81 g comma 2, punto 1 dispone nello stesso termine la<br />

distruzione delle cellule estratte per l’analisi genetica molecolare (distruzione che deve essere<br />

documentata). In conformità l’art. 81 h, comma 3, punto 1 StPO con un espresso richiamo.<br />

Sono previsti però dei termini differenti per i minorenni (cinque anni), e i maggiorenni (dieci<br />

anni).

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