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454<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

genza accertamenti ed analisi (vedi § 81 a, comma 2, § 81 c, comma 5, § 81<br />

f, comma 1 StPO); l’ufficio del pubblico ministero e i suoi ausiliari possono<br />

disporre il prelievo di cellule corporee (§ 81 gcomma 3 StPO) in situazioni<br />

di urgenza, ma non la conseguente analisi molecolare genetica. Nella cornice<br />

del § 81 h StPO, dettato per le indagini di massa e modellato prevalentemente<br />

sul consenso dell’interessato, non è disegnata una specifica disciplina<br />

dei casi di emergenza (Eilfall).<br />

Differente ipotesi è quella del rinvenimento, da parte della polizia, di<br />

tracce sul luogo del delitto provenienti da ignoti. Qui la mancata identificazione<br />

dell’autore del fatto, consente alla polizia tedesca di chiedere lo<br />

svolgimento di un’analisi mirata del DNA, poiché da un lato si escludono<br />

violazioni della privacy del soggetto ignoto, dall’altro non operano i divieti<br />

generali relativi all’individuazione della razza, o del colore dei capelli dello<br />

sconosciuto, ex §81e comma 1 StPO. Siffatta giustificazione non soddisfa<br />

del tutto i più attenti osservatori teorici( 26 ), soprattutto ove si pensi alla<br />

possibilità di comparazione del profilo e di futura identificazione dell’autore.<br />

Come detto la modifica del § 81 g StPO ha consentito di superare la<br />

riserva di giurisdizione, laddove l’accusato fornisca l’autorizzazione scritta<br />

al prelievo – secondo il § 81 g comma 1 StPO – e all’analisi molecolare genetica,<br />

ex §81g comma 3 StPO. L’autorizzazione presuppone tuttavia che<br />

l’indagato abbia ricevuto anche un’ampia e dettagliata informazione sull’uso<br />

e sull’archiviazione dei dati nel database del DNA, istituito presso l’ufficio<br />

di polizia federale Bundeskriminalamt. A prevalere è ancora una volta<br />

la conoscibilità delle finalità cui è preordinata l’analisi, quale valore idoneo<br />

a controbilanciare in qualche misura la compressione dei diritti dell’accusato.<br />

Naturalmente, anche nel caso di un’autorizzazione valida, si pone il<br />

problema del giudizio prognostico di reiterazione del reato, cui ancorare<br />

il provvedimento relativo al prelievo, dato che la Costituzione tedesca, ispirata<br />

ad una rigorosa interpretazione dei diritti fondamentali, esige un vaglio<br />

di pericolosità giuridicamente fondato. È indubbio tuttavia che, soprattutto<br />

nei casi di urgenza, sia rimessa sostanzialmente all’ufficio dell’accusa<br />

la fondamentale valutazione riguardo la sussistenza dei presupposti fattuali<br />

e normativi connessi a tale ‘‘pericolo’’, con un’inevitabile amplificazione<br />

della sfera di discrezionalità.<br />

Un altro problema interpretativo si è registrato riguardo l’obbligo<br />

degli uffici del pubblico ministero, in caso di consenso da parte del soggetto,<br />

di fornire comunque una motivazione scritta, in conformità al §<br />

81 g comma 3 StPO. Ragionando nel senso di correlare l’obbligo motiva-<br />

( 26 ) Non sono mancate critiche da parte della dottrina: cfr. H. Satzger, DNA-Massentests,<br />

loc. ult. cit..

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