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452<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

del BKA e il loro uso, secondo le prescrizioni dettate dalla stessa legge del<br />

BKA. In base al § 81 g comma 5, punto 2, StPO l’accusato deve essere però<br />

sospettato di un crimine penale di maggiore rilevanza (anche ai sensi del §<br />

81 g comma 1 StPO) e deve essere effettuato un giudizio prognostico negativo<br />

in termini di pericolosità. Il § 81 g comma 5 StPO impone infatti di<br />

informare l’accusato della registrazione dei suoi dati, con conseguente possibilità<br />

di tutelarsi, analogamente a quanto prescritto dal § 98 comma 2<br />

StPO( 19 ), mediante successive istanze di controllo.<br />

Il legislatore non ha prefissato alcun limite temporale cosicché la ‘‘riqualificazione’’<br />

del § 81 e comma 1 StPO è realizzabile immediatamente,<br />

dopo l’effettuazione di questo modello di identificazione del DNA. Se,<br />

in seguito, vengono meno i presupposti (per esempio per un proscioglimento<br />

o una declaratoria di improcedibilità), l’accusato può chiedere la<br />

cancellazione dei suoi dati; fino a quel momento, tuttavia, l’apporto conoscitivo<br />

riferibile all’impronta genetica può essere sfruttato. Alcuni autori<br />

suggeriscono proprio per questo di consentire una ‘‘riqualificazione’’ solo<br />

in seguito al giudizio di primo grado( 20 ), sebbene tale interpretazione<br />

non sia a rigore imposta espressamente dal dato normativo vigente.<br />

Nei confronti di soggetti terzi non accusati, in Germania, il prelievo è<br />

disposto laddove risulti non assolutamente pregiudizievole per la salute del<br />

soggetto e indispensabile per l’accertamento della verità; nel caso di dissenso,<br />

vige la regola dettata dal § 81 f, secondo cui è necessaria l’autorizzazione<br />

scritta del giudice. Soltanto in ipotesi di urgenza( 21 ) gli organi inquirenti<br />

(polizia e pubblico ministero) possono disporre un prelievo a carico<br />

di terzi. Anche in questo caso, le innovazioni del 2005 sembrano segnare<br />

una presa d’atto legislativa del miglioramento delle tecniche e dei<br />

metodi di analisi. Tuttavia, è evidente la possibilità di formulare delle riserve<br />

critiche su questo tipo di intervento, anche perché a livello processuale<br />

l’inutilizzabilità del prelievo e dei conseguenti esiti – posta ad esclusivo<br />

interesse del soggetto terzo( 22 ) – non può essere fatta valere dall’accusato.<br />

In Germania la prassi ha registrato un frequente utilizzo dei test genetici<br />

di massa, riaccendendo il dibattito sulle previsioni esistenti nel codice<br />

di rito: in un noto caso di omicidio, ad esempio, le indagini avevano indi-<br />

( 19 ) In ordine all’intervento del giudice, BGH, 7 maggio 2004, in Neue Zeitschrift für<br />

Strafrecht, 2004, 689, 2 ARs 73/04. Ci si riferisce in particolare, per analogia, alle previsioni<br />

dettate in tema di sequestro probatorio e del relativo controllo di legittimità.<br />

( 20 ) L. Senge, Die Novellierung der forensischen DNA-Analyse, cit., 3032.<br />

( 21 ) L’espressione «bei Gefahr im Verzug» contemplata nel comma 1 del § 81 f rimanda<br />

a casi di imminente pericolo. Su questi concetti e sul tentativo di definirne in maniera<br />

rigorosa i confini concettuali: BVerfGE 103, 21, 14 dicembre 2000, in Neue Juristische Wochenschrift,<br />

2001, 879, 1121.<br />

( 22 ) L. Meyer-Goßner, Strafprozeßordnung, München, 2006, § 81 f Rn. 9.

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