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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

451<br />

reati della stessa indole. Si tratta di presupposti giuridici ben determinati<br />

che però non hanno del tutto fugato i dubbi di compressione e limitazione<br />

della libertà di autodeterminazione del soggetto.<br />

L’ordine del prelievo e dell’analisi molecolare genetica è finalizzato a<br />

determinare l’identità e il sesso del soggetto, dovendosi limitare a constatazioni<br />

rilevanti per l’indagine, relative ad una tipologia di DNA (§ 81 g<br />

comma 2 StPO). Sono invece inammissibili le analisi mirate a giudizi sulla<br />

personalità dell’autore. Inoltre la procedura di identificazione del DNA, in<br />

conformità alle leges artis, deve essere effettuata da soggetti tecnicamente<br />

competenti( 15 ). In Germania esiste una differenziazione fra l’ordine di effettuazione<br />

del prelievo di cellule corporee e l’ordine dell’analisi molecolare<br />

delle suddette cellule. L’ordine di prelievo è impartito generalmente dal<br />

giudice (§ 81 g comma 3 StPO); in caso di pericolo connesso all’urgenza,<br />

esso può provenire anche dal pubblico ministero o dai suoi ausiliari. L’esame<br />

molecolare genetico del materiale prelevato è invece disposto, in base<br />

al § 81 g comma 2 StPO, solo dal giudice. Nelle ipotesi di accusato consenziente,<br />

non si ricorre, come è evidente, alla procedura suddetta. Secondo il<br />

§81g comma 3 StPO, se l’accusato non presta il proprio consenso, il giudice<br />

competente deve motivare per iscritto il provvedimento, soffermandosi<br />

espressamente sui presupposti legittimanti il prelievo stesso.<br />

La classificazione del DNA per i procedimenti futuri e non come fonte<br />

di prova nel procedimento penale in corso( 16 ) caratterizza il modello tedesco,<br />

collegandosi ad una sorta di ‘‘prognosi circostanziata di recidiva’’(<br />

17 ), quale presupposto per la conservazione e l’utilizzo dei dati,<br />

nonché all’obiettivo politico-criminale di contribuire al proscioglimento<br />

di soggetti innocenti. Ciò spiega la complessità della questione relativa alla<br />

conservazione nel database del Bundeskriminalamt (BKA)( 18 ), in conformità<br />

al§81e commi 1 e 2 StPO, di dati che servono come fonte di conoscenza<br />

in un processo penale in corso, vista la normale proiezione ‘‘a venire’’<br />

degli esiti conoscitivi scaturenti dai profili.<br />

Questi casi, ‘‘riqualificati’’ (Umwidmung) sono regolati dal § 81 g<br />

comma 5 StPO che autorizza la registrazione dei suddetti nel database<br />

( 15 ) W. Joecks, Studienkommentar StpO, 1 aufl., München, 2006, § 81 g Rn.3.<br />

( 16 ) W. Beulke, Strafprozessrecht, 10 aufl. Heidelberg, 2008, 293. Sugli obiettivi processuali<br />

perseguibili dal § 81 g StPO e sul necessario contemperamento con la libertà di<br />

autodeterminazione, cfr. BVG, 18 settembre 2007, in Neue Juristische Wochenschrift,<br />

2008, 281.<br />

( 17 ) In Germania sussiste una parificazione tra l’accusato e il soggetto condannato in<br />

precedenza con sentenza passata in giudicato, anche in relazione a delitti non gravi che, globalmente<br />

considerati, in una situazione di recidiva, oltrepassano la soglia di gravità e rilevanza,<br />

legittimando la possibilità del prelievo cellulare.<br />

( 18 ) Per indicazioni sulle fonti dei dati inseriti nel BKA e nelle banche dati dei singoli<br />

Länder (LKA) si veda il sito: www.bka.de.

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