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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

riconducibilità di una condotta delittuosa all’indiziato, confermando così<br />

come lo status di accusato renda possibile l’esame genetico delle cellule<br />

corporee in fase di indagine. L’indicazione dello scopo, ovverosia la provenienza<br />

delle tracce dall’accusato, è peraltro imposta da una lettura costituzionalmente<br />

orientata delle suddette norme( 12 ). Il § 81 f comma 1 StPO<br />

detta la disciplina processuale delle indagini molecolari genetiche, facendo<br />

emergere come l’autorizzazione del giudice non sia necessaria nei casi urgenti,<br />

laddove l’accusato manifesti il proprio consenso per iscritto. Si tratta<br />

di un’innovazione, inserita nel 2005 dal legislatore, in seguito alle numerose<br />

sollecitazioni della prassi che avevano in qualche modo dimostrato l’estremo<br />

formalismo correlato al potere autorizzativo del giudice( 13 ).<br />

Con questa previsione in Germania si è inteso perseguire l’obiettivo,<br />

ritenuto conforme ai principi costituzionali, di celerità ed efficienza del<br />

processo, dato che sia il diritto fondamentale all’informazione sulla sfera<br />

personale (Artt. 1 e 2 II GG), sia il diritto di disporre del proprio corpo<br />

possono sottostare, entro certi limiti, alle ‘‘indicazioni provenienti’’ dallo<br />

stesso titolare.<br />

Pertanto, gli ausiliari del p.m. (quindi anche gli organi di polizia( 14 )e<br />

non solo i rappresentanti dell’ufficio dell’accusa, secondo il § 152 GVG)<br />

possono disporre esami molecolari-genetici, in base al § 81 f comma 1<br />

StPO, quando tutte le autorizzazioni siano state fornite. Oltre alla richiesta<br />

scritta, devono essere osservati i generali requisiti di validità del provvedimento<br />

stesso; la persona consenziente deve essere espressamente informata<br />

sullo scopo dell’uso dei dati (§ 81 f) (StPO). Questa informazione viene<br />

spesso resa in forma orale, sebbene l’intentio legis e il dato letterale facciano<br />

propendere per la necessità di un’autorizzazione scritta. Si potrebbe<br />

parlare al riguardo di un ‘‘consenso informato’’, destinato in qualche modo<br />

a riequilibrare (almeno in parte) la compressione dei diritti difensivi.<br />

La l. 12 agosto 2005 ha ampliato il novero dei soggetti i cui profili possono<br />

essere conservati a fini identificativi in procedimenti penali ‘‘futuri’’,<br />

ex §81g, ricomprendendo i campioni prelevati da persone indagate per<br />

delitti particolarmente gravi di natura sessuale, quando sussistono motivi<br />

(desumibili dalle modalità del reato, dalla personalità dell’indagato, dalla<br />

recidiva o da altre circostanze) per ritenere che i soggetti possano compiere<br />

( 12 ) BVG, 15 dicembre 1983, cit., 419. Vengono qui in rilievo i diritti a non rendere<br />

testimonianza e a non essere sottoposti coattivamente a trattamenti che importino un sacrificio<br />

della libertà di determinazione.<br />

( 13 ) Su questi temi L. Senge, Die Novellierung der forensischen DNA-Analyse, inNeue<br />

Juristische Wochenschrift, 2005, 3028 ss.<br />

( 14 ) Con la locuzione tedesca Hilfsbeamte si indicano i funzionari di polizia che svolgono<br />

funzioni di ausilio a quelle del pubblico ministero. La particolarità risiede nel fatto che<br />

questi funzionari hanno raggiunto un determinato grado di carriera e soggiacciono alle prescrizioni<br />

dello Staatsanwalt.

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