28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

449<br />

bilmente destinata ad acuire la controversia interpretativa, interessando<br />

pure, da questa ulteriore angolazione, la dinamica connessione tra le regole<br />

del processo penale e i progressivi incrementi conoscitivi riferibili alla ricerca<br />

scientifica( 9 ).<br />

3. Gli aspetti fondamentali della disciplina.<br />

In Germania il § 81 a StpO prevede la possibilità di effettuare prelievi<br />

ematici dal o sul corpo di accusati, imputati o altre persone coinvolte che<br />

presentino tracce organiche del reato. Il prelievo, normalmente subordinato<br />

all’autorizzazione del giudice, deve essere eseguito secondo le prescrizioni<br />

della scienza medica, da persone abilitate all’esercizio di questa professione<br />

(§ 81 a comma 1). Nei casi di urgenza, l’ordine può provenire dall’ufficio<br />

del pubblico ministero (Staatsanwaltschaft) o da altre autorità di<br />

polizia, senza successiva convalida giurisdizionale. In mancanza del consenso,<br />

il prelievo è consentito solo se non arrechi nessuno svantaggio per<br />

la salute dell’indiziato( 10 ).<br />

Come già segnalato, la Corte costituzionale tedesca, investita della<br />

questione di legittimità inerente l’originaria disciplina, aveva ritenuto sostanzialmente<br />

rispettati i valori costituzionali nell’analisi del DNA su base<br />

volontaria con riguardo alla previsione del § 81 a ( 11 ).<br />

Le disposizioni processuali tedesche successive al 1997 si caratterizzano<br />

per l’esigenza di un costante contemperamento fra gli obiettivi propri<br />

dell’accertamento processuale e l’innegabile tutela dei diritti dell’individuo:<br />

dal combinato disposto dei §§ 81 a, c, e, f, g, StPO si desume infatti la possibilità<br />

di prelevare e fare analizzare coattivamente il materiale proveniente<br />

dall’accusato (sospettato) dinnanzi ad una base indiziaria peculiarmente<br />

qualificata. In particolare, nel § 81 a, la verifica dell’appartenenza delle<br />

tracce all’accusato è funzionale all’eventuale attribuzione di un fatto-reato.<br />

Analoga previsione è contemplata nel § 81 c, con riguardo a soggetti terzi,<br />

sebbene in questo caso con restrizioni più severe dettate dalle affinità con il<br />

ruolo testimoniale. Nel § 81 e comma 1 StPO l’analisi del DNA è preordinata<br />

alla realizzazione di un preciso scopo (Zweckbindung), ovverossia la<br />

( 9 ) A conferma dell’atteggiamento pragmatico mirato allo sfruttamento degli esiti del<br />

DNA, caratteristica dell’approccio costante alla tematica in Germania, seppure nei differenti<br />

versanti ‘‘civilistico e lavoristico’’, si pone la ‘‘Gendiastikgesetz’’ del 31 marzo 2009 che ha<br />

tentato un delicato bilanciamento fra le esigenze della ricerca diagnostica e quella della tutela<br />

necessaria della libertà di disposizione delle informazioni personali.<br />

( 10 ) Questo paragrafo è stato novellato dalla l. 24 agosto 2004 di modernizzazione del<br />

sistema giudiziario tedesco.<br />

( 11 ) Ci si riferisce alla già richiamata decisione del BVG, 27 febbraio 1996, in Neue<br />

Juristische Wochenschrift, 1996, 1587.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!