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448<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

nel database istituito presso il Bundeskriminalamt. Si consideri poi che le<br />

linee originarie della conservazione dei profili nella Banca dati nazionale,<br />

già tracciate dalla l. 7 settembre 1998 a livello federale, sono state successivamente<br />

ampliate e modificate anche da disposizioni regionali. Infine, la<br />

regolamentazione legislativa dei test genetici c.d. di massa su base volontaria<br />

ai sensi del § 81 h, con la l. 12 agosto 2005, ha avuto lo scopo precipuo<br />

di far superare i numerosi dubbi applicativi sorti in relazione alla rilevanza<br />

giuridica di questi metodi di indagine, rivelatisi particolarmente<br />

diffusivi e penetranti.<br />

Volendo sintetizzare i punti nodali del vivace dibattito tedesco, sviluppatosi<br />

con riguardo alla delineata cornice normativa, possono di certo porsi<br />

in evidenza i limiti e la portata della valutazione discrezionale del giudice, il<br />

consenso del soggetto passivo, nonché il valore probatorio attribuibile ‘‘all’impronta<br />

genetica’’.<br />

Su questi versanti deve peraltro segnalarsi un progetto di legge teso a<br />

modificare il § 362 StPO, pendente presso il Bundesrat (proponenti i<br />

Länder di Hamburg e Nordrhein-Westfalen) in cui viene profilata un’ipotesi<br />

di revisione contra reum (Wiederaufnahme des Verfahrens zu Ungunsten<br />

des Angeklagten) conseguente ad un risultato probatorio riferibile all’esame<br />

del DNA. La revisione in malam partem, ammessa in Germania, è stata sinora<br />

esclusa dinnanzi a nuove prove (correlate a scoperte scientifiche) che<br />

fanno apparire ingiusta la sentenza( 7 ). Si tratterebbe di un rimedio circoscritto<br />

a reati gravissimi quali l’omicidio, il genocidio, i crimini di guerra<br />

o contro l’umanità, nelle ipotesi in cui il DNA fornisca un elevato grado<br />

di accertamento della responsabilità, non disponibile all’epoca dei fatti<br />

del processo originario. Nell’intento legislativo si palesano pretese ragioni<br />

di accertamento processuale e di sicurezza collettiva da porre a bilanciamento<br />

con i valori costituzionali fondanti il sistema penale e con i diritti<br />

dell’individuo.<br />

Già nella fase di discussione del disegno di riforma( 8 )èampiamente<br />

emersa la particolare problematicità di siffatta ipotesi di revisione e la contrarietà<br />

della medesima rispetto al divieto di ‘‘nuovo giudizio’’ a carico dell’imputato<br />

prosciolto, individuato dalle fonti internazionali. È probabile<br />

quindi che un’eventuale approvazione legislativa del progetto sia inesora-<br />

( 7 ) R. Orlandi, G.Pappalardo, L’indagine genetica nel processo germanico, cit.,<br />

762.<br />

( 8 ) T. Scherzberg -P.Thiée, Die Wiederaufnahme zu Ungunsten des Angeklagten,<br />

in Zeitschrift für Rechtspolitik, 2008, n. 3, 80 ss. V. specificamente, sul ne bis in idem desumibile<br />

dall’art. 14 § 7 Patto internazionale dei diritti civili e politici e dall’art. 4 § 1 Convenzione<br />

europea dei diritti dell’uomo (seppure con i limiti previsti dal § 2 del Protocollo n. 7<br />

alla Convenzione europea), G. Canzio, Prova del DNA e revisione del processo, inAa.Aa.,<br />

Prelievo del DNA e Banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Padova, 2009, 298 ss.

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