28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

447<br />

l’interessato, delineando altresì la necessità della predeterminazione legislativa<br />

degli scopi per i quali un dato può essere utilizzato, anche laddove si<br />

tratti di finalità repressive. Altrettanto significativa è una decisione successiva<br />

del giudice costituzionale tedesco, con la quale è stata sostanzialmente<br />

riconosciuta la legittimità dell’analisi del DNA su base volontaria( 5 ).<br />

A livello normativo la disciplina processuale della c.d. prova del DNA<br />

risale alla l. 17 marzo 1997 che ha introdotto i §§ 81 e - f StPO, regolamentando<br />

l’esame genetico-molecolare delle ‘‘tracce’’ o reperti trovati<br />

sul luogo del delitto durante l’investigazione preliminare. In questo modo<br />

si è posto fine alla controversia sull’ammissibilità delle analisi effettuabili<br />

da esperti di laboratorio, in forza di un provvedimento del giudice. Il legislatore<br />

tedesco ha esplicitamente regolamentato la situazione giacché,<br />

nonostante la generale riconducibilità dell’esame nel novero del § 81 a<br />

StPO (in cui si contempera pure il prelievo di campioni ematici), venivano<br />

costantemente messi in discussione dalla prassi i postulati giuridici fondanti<br />

l’analisi del DNA quale strumento probatorio processuale. L’intervento<br />

ha riguardato anche le norme sull’attività di prelievo (§§81 a comma<br />

3e81c comma 5 StPO).<br />

La l. 7 settembre 1998, introducendo il § 81 g, ha poi disciplinato la<br />

conservazione dei profili genetici delle persone sospettate o condannate<br />

per un reato grave, ai fini dell’identificazione personale in futuri procedimenti<br />

penali. Un’ulteriore specificazione del potere giudiziale di disporre<br />

l’esame molecolare genetico, ad opera della l. 6 agosto 2002, ha riguardato<br />

esclusivamente il profilo dell’ampiezza dell’analisi, dato che in Germania<br />

poteva dirsi ormai assodata la possibilità di realizzare questo tipo di accertamento.<br />

La l. 27 novembre 2003 ha poi ulteriormente novellato sia il § 81<br />

e StPO, sia il § 81 g StPO che era stato introdotto con la l. 7 settembre<br />

1998( 6 ).<br />

Con la l. 12 agosto 2005, i §§ 81 f, g sono stati ancora ‘‘ritoccati’’ con<br />

riguardo ai profili genetici suscettibili di conservazione, mediante un ampliamento<br />

del novero dei reati di rilevante importanza. Il § 81 g StpO, disciplinando<br />

l’esame molecolare e genetico delle cellule corporee di accusati<br />

o rei condannati al fine d’identificazione in processi penali futuri, ha rappresentato<br />

altresì la base normativa per la registrazione del grafico genetico<br />

( 5 ) Cfr. BVG 27 febbraio 1996, in Neue Juristische Wochenschrift, 1996, 1587, sulla<br />

costituzionalità dell’analisi del DNA a base volontaria ex §81a StPO.<br />

( 6 ) Per un’attenta ricostruzione, cfr. R. Orlandi, G.Pappalardo, L’indagine genetica<br />

nel processo penale germanico: osservazioni su una recente riforma, inDir. pen. proc.,<br />

1999, 768 ss.; S. Pommer, Die DNA – Analyse im Strafprozess, – Problemfelder der §§ 81<br />

e ff. StPO, inJura, 2007, 621 ss. Per un quadro del sistema penal-processuale tedesco, cfr.<br />

W. Beulke, Strafprozessrecht, Heidelberg, 2010; C. Roxin- B.Schünemann, Strafverfahrensrecht,<br />

München, 2009; C. Roxin, Strafverfahrensrecht, München, 1998, 102.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!