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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

zioni e negli stessi provvedimenti giudiziari. Parallelamente si avverte la<br />

preoccupazione che tale strumento probatorio, per le sue stesse caratteristiche<br />

intrinseche, possa ingenerare ‘‘lusinghe tecniche’’ sul convincimento<br />

del giudice penale. I temi della prova scientifica e degli esiti processuali del<br />

DNA sono oggetto di approfondimento con riguardo all’affidabilità scientifica<br />

di questa tipologia di accertamento, al libero convincimento giudiziale<br />

e al ruolo degli esperti nella decisione finale. In particolare, e in chiave<br />

analoga al parallelo dibattito italiano, ci si interroga sui metodi e sulle tipologie<br />

d’analisi, nonché sui loro riverberi processuali.<br />

Nella disciplina dei prelievi e delle analisi funzionali alla tipologia della<br />

verifica processuale, così come nelle regole sulla conservazione dei dati, si<br />

individua inoltre il tentativo costante di un bilanciamento tra le esigenze<br />

dell’accertamento e i diritti dell’individuo alla libertà individuale, alla salute,<br />

alla privacy e all’integrità fisica (Artt. 1 e 2 Grundgesetz GG), tutelati<br />

da precetti costituzionali o convenzionali. Sfere peculiari di interferenza interessano<br />

poi i canoni processuali della presunzione di innocenza e del privilegio<br />

contro le autoincriminazioni.<br />

2. La regolamentazione normativa dell’esame del DNA nel sistema tedesco.<br />

Il diritto all’autodeterminazione informativa in Germania (informationelle<br />

Selbstbestimmungsrecht) ha trovato riconoscimento in un’importante<br />

decisione del Bundesverfassungsgericht del 15 dicembre 1983( 3 ), definita<br />

Volkszählungsurteil. In quell’occasione la Corte costituzionale tedesca, in<br />

maniera per alcuni versi consonante rispetto alle affermazioni contenute<br />

nella nota sentenza della Consulta italiana relativa ai prelievi ematici coattivi(<br />

4 ), aveva posto l’accento sulla necessità di rispettare la riserva di legge<br />

ogniqualvolta fosse necessario imporre un uso dei dati personali contro<br />

( 3 ) BVG, 15 dicembre 1983, in Neue Juristische Wochenschrift, 1984, 119, ha affermato<br />

il diritto a disporre autonomamente dei propri dati personali, di diretta derivazione dal<br />

principio di dignità umana, cosicché ogni raccolta può avvenire, in assenza di consenso<br />

del soggetto, solo laddove la legge indichi in anticipo lo scopo in virtù del quale il dato<br />

può essere utilizzato. Si ricordi che nella disciplina processuale tedesca sono espressamente<br />

previste le attività di conservazione e comparazione dei dati personali (§§ 98 a, b, c StPO). La<br />

celebre sentenza tedesca è ripresa da R. Orlandi, Atti e informazioni dell’autorità amministrativa<br />

nel processo penale, Milano, 1992, 85 ss. Si veda anche M. P. Addis, Diritto all’autodeterminazione<br />

informativa e processo penale in Germania, inAa.Vv., Protezione dei dati<br />

personali e accertamento penale. Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale?, a cura<br />

di D. Negri, Roma, 2007, 87 ss.<br />

( 4 ) Corte cost., 9 luglio 1996, n. 238, in Cass. pen., 1997, 315. La decisione metteva in<br />

rilievo soprattutto il diritto alla libertà personale contemplato nell’art. 13 Cost. Sull’argomento<br />

cfr., D. Vigoni, Corte costituzionale, prelievo ematico coattivo e test del DNA, inRiv. it.<br />

dir. e proc. pen., 1996, 1022.

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