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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

443<br />

dunque più scientifica) la ‘‘nostra scienza’’( 199 ), anche per farla diventare,<br />

sebbene possa risultare paradossale da un punto di vista semantico, più<br />

propria( 200 ).<br />

Diana Restrepo Rodríguez<br />

post-coloniali, che ad esempio nella costruzione di un tale concetto di bene giuridico, con<br />

parole di Young Robert J. C., Introduzione al postcolonialismo, Meltemi, Roma, 2005,<br />

pp. 169-170, ci orientano così: ‘‘...trasformazione e ricreazione di una cultura dominante<br />

in nuove identità che incorporano elementi materiali dalla cultura dei nativi. [...] Questo tipo<br />

di creolizzazione caraibica rende molto bene una delle idee fondative del postcolonialismo: il<br />

processo a senso unico attraverso cui viene concepita di solito la traduzione può essere ripensato<br />

in termini di interlocuzione culturale e quindi come uno spazio di contropotere’’.<br />

( 199 ) Generando più collaborazione e meno dipendenza, anche perché dobbiamo non<br />

solo prendere, ma anche offrire: per esempio possiamo essere utili ai Paesi europei di cui<br />

recepiamo i concetti, perché l’applicazione alla nostra realtà consente di mettere alla prova<br />

in ‘‘situazioni estreme’’ i principi che essi hanno creato per limitare il potere punitivo, e i risultati<br />

non sono molto incoraggianti. Qualche debolezza nella costruzione dei concetti, evidenziata<br />

dalla loro applicazione pratica, può forse rivelarsi così con più chiarezza e aiutare a<br />

migliorarli. Un esempio è offerto dalle norme finalizzate a contrastare la criminalità organizzata,<br />

di ‘‘natura internazionale’’, come viene accennato da Sotomayor Acosta Juan Oberto,<br />

I disastri della lotta contro la ‘‘criminalità organizzata’’ nel sistema penale: il caso colombiano,<br />

cit., p. 13: ‘‘...non deve sorprendere che nel sistema penale colombiano diventino realtà<br />

molti di quei rischi che in altri contesti sono denunciati come meri rischi del modello dell’eccezione<br />

nella lotta contro la criminalità organizzata’’.<br />

( 200 ) E siccome in Colombia ci troviamo precisamente davanti a una costante violazione<br />

dei diritti (di fronte a un diritto penale contrario ai diritti fondamentali, come quello che riconosce<br />

Donini Massimo, Principi costituzionali e sistema penale, cit., p. 3, nota 5, permette di<br />

legittimare anche una posizione non costruttiva da parte dei giuristi), in tale lavoro sicuramente<br />

ci sarà anche molto da distruggere (al riguardo v. anche Sotomayor Acosta Juan Oberto,-<br />

Garantismo y derecho penal en Colombia, cit., pp. 104, 107, 111, 113-117; Zaffaroni Eugenio<br />

Raúl, Alla ricerca delle pene perdute, cit.passim), e in quel senso sembra interessante l’orientamento<br />

proposto da Naucke Wolfgang, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza:<br />

illustrazione con intento critico, relazione presentata a Modena il 21 marzo 2009 nel Convegno<br />

dell’Associazione Franco Bricola: Sicurezza e Diritto penale, traduzione di Massimo Donini. Questo<br />

autore, se bene interpreto, espose in quel convegno un preciso e conciso, direi anche bello,<br />

riassunto della storia del diritto penale della sicurezza (Sicherheitsstrafrecht). E sebbene nella sua<br />

relazione compaiano solo un paio di righe che menzionano il bene giuridico, è molto significativo<br />

che tale concetto sia assunto dall’Autore come l’esempio più chiaro di come ‘‘I concetti<br />

dogmatici della parte generale non sono di ostacolo al diritto penale della sicurezza, al contrario’’,<br />

come dimostra il fatto che ‘‘L’estesa punibilità dell’omissione viene introdotta per rafforzare<br />

la sicurezza di un bene giuridico’’. Allora Naucke propone, di fronte a tale situazione, di<br />

esercitare una critica senza compromessi a ogni diritto penale della sicurezza: ‘‘Questa possibilità<br />

è concessa soltanto ad una scienza penale politicamente indipendente. La critica del diritto penale<br />

e l’indipendenza politica sono inseparabili. Indipendenza non significa comodità, al contrario.<br />

Il diritto penale della sicurezza è comodo, non richiede nessuna fatica intellettuale, viceversa<br />

la critica scientifica al diritto penale della sicurezza è concettualmente impegnativa e forse<br />

rischiosa per la propria carriera. Ma una scienza del diritto penale che non utilizzi la sua indipendenza<br />

per la critica del diritto penale della sicurezza, a stento merita quel nome’’ (p. 9). Tutto<br />

ciò, secondo l’Autore, per poter elaborare un diritto penale di negazione: ‘‘I criteri per la cri-

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