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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

dottrina europea riconosce e, nella misura in cui ne tratta (di rado), accetta<br />

frequentemente queste impostazioni: ‘‘Proprio partendo dalla ‘‘descrizione’’<br />

di ciò che il diritto penale è, la scienza giuridica deve assumere il ruolo di contropotere<br />

critico, in quanto la delimitazione dell’irrazionalità immanente, e del<br />

potere enorme dello Stato sui singoli, oltre che del suo autoritarismo,èuna condicio<br />

sine qua non: a) per conservare ad esso una funzione effettiva di giustizia<br />

di fronte ai singoli; b) per la stessa esistenza di una riflessione ‘‘scientifica’’ sul<br />

diritto penale, che in assenza di limiti di garanzia costruiti su un sistema di<br />

valori sovraordinati rimarrebbe l’esercizio di una violenza di Stato, anche se<br />

costruito attorno alla ‘‘razionalità’’ di concetti dogmatici...’’( 196 ).<br />

Puntualizzare tutto ciò, dunque, non significa sostenere che in Colombia<br />

non debbano studiarsi più i‘‘concettistranieri’’delbenegiuridico(<br />

197 ), o in generale il diritto estero (quello europeo o quello del<br />

common law, per esempio), e nemmeno propendere per la creazione di<br />

un ‘‘diritto penale nazionale’’, di una ‘‘scienza propria’’, di un concetto<br />

‘‘tutto nostro’’ di bene giuridico, dal momento che pensiamo che ciò sarebbe<br />

una cosa priva di senso. Tutto il contrario, si deve approfittare del<br />

cammino che la scienza giuridica colombiana ha già, anche suo malgrado,<br />

percorso: ci si è abituati a studiare alcuni sistemi ed esperienze stranieri<br />

(europei e nordamericani), e questo come tale è un fatto positivo. Orbene,<br />

si deve essere coscienti di ciò ed estendere tale studio a tutti gli altri<br />

sistemi, specie a quelli con cui si ha tanto da condividere, cioè ai ‘‘vicini’’<br />

dell’America Latina e del Terzo Mondo, presente all’interno di molte<br />

realtà, incluse quelle del Primo Mondo, e allo stesso tempo insistere e<br />

rafforzare la ibridazione degna del nostro diritto (e del concetto di bene<br />

giuridico)( 198 ). Insomma, cercare di rendere maggiormente aperta (e<br />

( 196 ) Donini Massimo, Principi costituzionali e sistema penale, cit., pp. 3-4. E anche<br />

quando afferma: Id., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 124: ‘‘Mi sembra quindi astratto<br />

ogni discorso compiuto dai penalisti accademici quando, incontrandosi provenendo dai<br />

quattro punti cardinali del globo, ipotizzano, solo perché si misurano con elaborazioni di<br />

qualche ordinamento-modello o di qualche Paese ‘‘forte’’ (che talora, sul piano penale, è<br />

molto ‘‘debole’’), di poter adottare le medesime soluzioni rispetto a questioni tanto dipendenti<br />

dalle contingenze storiche e politiche’’.<br />

( 197 ) RiportiamoleparolediDonini Massimo, Prospettive europee del principio di offensività,<br />

cit., p. 128, quando afferma che se la scienza penale italiana ha ‘‘...qualcosa di nuovo e<br />

originale da presentare all’estero, una esperienza peculiare e non rinvenibile altrove, ciò consiste:<br />

1) nel dibattito sui beni giuridici di rilevanza costituzionale e soprattutto nel dibattito sul garantismo<br />

e sull’individuazione di limiti giuridico-costituzionali alle scelte di criminalizzazione; 2)<br />

nella conseguente sensibilità critica di una ermeneutica orientata ai principi, e quindi ai valori<br />

politico-criminali di matrice costituzionalistica, anziché solo a categorie e 3) nell’ampio utilizzo<br />

del metodo comparato che è segno di volontà e garanzia di capacità dialogiche, requisiti essenziali<br />

per la costruzione di discipline europee armonizzabili entro la cultura dei singoli Stati’’.<br />

( 198 ) Come abbiamo affermato, qui si vogliono seguire (riconoscendo la mancanza di<br />

molto lavoro personale al riguardo per una migliore strutturazione) gli apporti degli studi

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