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438<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

coltà di individuare i beni, e gli spazi irrisolti del dibattito intorno al carattere<br />

vincolante del bene giuridico nei confronti del legislatore e dei giudici;<br />

questioni, tutte, che appaiono segnate da una ugualmente costante paura di<br />

vuoti di tutela, che invece –a nostro avviso- talvolta potrebbero prendersi<br />

come segni della buona salute dei limiti al potere punitivo.<br />

D’altronde, e sempre nella sfera della tendenza generale ma concentrandoci<br />

sull’orientamento costituzionalistico del bene giuridico (particolarmente<br />

evidente in ambito europeo nell’esempio del diritto penale italiano in cui è<br />

nato -e si segue ancor’oggi- l’orientamento costituzionalistico che in Colombia<br />

si accolse prevalentemente, e dunque permette di visualizzare la radice<br />

comune e la posteriore divisione), sono accertabili due grandi indirizzi: una<br />

parte della dottrina, che vogliamo denominare impostazione radicale, propende<br />

per l’intervento del diritto penale ai soli fini della protezione di beni<br />

giuridici, considerando l’esistenza dei reati senza bene giuridico come un<br />

fatto della realtà chenonpuòessere ammesso perché contrario al diritto in<br />

senso ampio (sia in riferimento al diritto positivo o meno); un altro settore<br />

dottrinale, che chiameremo impostazione moderata, considera invece questi<br />

ultimi reati o come eccezioni inevitabili che non vanno oltre la conferma della<br />

regola (e che, a volte, si presentano addirittura come desiderabili sotto il velo<br />

della necessità), oppure come altrettanto legittimi interventi del diritto penale,<br />

che si aggiungono a quelli indirizzati alla tutela di beni giuridici, e che<br />

proteggono funzioni pur sempre non contrarie alla Costituzione( 184 ).<br />

Orbene, il punto di divaricazione che è stato annunciato prima, e cioè<br />

quello dove i cammini percorsi in entrambi i contesti (sempre come esempi<br />

del diritto europeo continentale originario e quello risultante della situazione<br />

post-coloniale e senza che al parlare di differenze si pretenda che<br />

ci sia uno migliore dell’altro, o qualcuno desiderabile) si scindono( 185 ), avviene<br />

all’interno dell’impostazione radicale. Essa, oltre ad essere quella che<br />

condividiamo, presenta almeno due (sul piano generale, perché nelle particolarità<br />

ci sono tante varianti quanti autori) correnti, riconducibili all’alternativa<br />

fra l’uso del criterio del bene giuridico in funzione critica sulla<br />

base del solo diritto positivo col fondamento ultimo della Costituzione, oppure<br />

anche sulla base (oltre alla Costituzione) di criteri ultimi extra-positivi,<br />

come ad esempio quello della dignità umana.<br />

( 184 ) Al riguardo, oltre ai testi già citati, v. Pedrazzi Cesare, Interessi economici e tutela<br />

penale, inStile Alfonso M. (a cura di), Bene giuridico e riforma della parte speciale, Jovene,<br />

Napoli, 1985, pp. 293-309. In senso critico Moccia Sergio, Dalla tutela di beni alla<br />

tutela di funzioni: tra illusioni post- moderne e riflussi illiberali, inRiv. It. Dir. e Proc.<br />

Pen., Giuffrè, Milano, 1995, pp. 343-374.<br />

( 185 ) Occorre ammettere che, trattandosi di una scissione che si sta verificando da poco,<br />

i risultati raggiunti non sono ancora tanto diversi; in futuro, però, è probabile che emergano<br />

ulteriore differenze che di sicuro arricchiranno il dibattito.

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