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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

429<br />

al di fuori delle infrazioni di danno o di pericolo non ce ne sono altre nel diritto penale<br />

(Relatore: Mario Alario Di Filippo, G. J. T. CLII -2 a parte-, No. 2393, p. 505) (corsivi<br />

della Sala, oggi). / L’articolo 11 della legge 599 del 2000, prescrive: [...] / La norma,<br />

come segnalato dalla Corte nella sentenza del 18 febbraio 2003, radicato n. 16.262, riprese<br />

come uno degli elementi essenziali del reato ‘‘il principio di lesività, coniato dalla<br />

dottrina giuridico penale’’. / Nell’esaminare questa disposizione, disse la Sala in sentenza<br />

del 15 settembre 2004, radicato n. 21.064: / di fronte ai delitti di pericolo come la detenzione<br />

illegale di arma da fuoco di difesa personale, il giudice deve avere chiarezza su<br />

quale sia l’ambito di protezione della norma: prevenire atti che significhino un potenziale<br />

o imminente pericolo alle condizioni di mantenimento della pace, della convivenza sociale,<br />

della sicurezza dei cittadini e, tramite questi valori, di beni personali quali la vita,<br />

il patrimonio economico etc.; dopo di che, in ogni singolo caso, deve anche stabilire se il<br />

comportamento sottoposto alla sua considerazione, significò un’effettiva messa in pericolo<br />

del bene giuridico così costituito. / Quanto detto non copre una graziosa o disinvolta<br />

concessione, perché la disposizione menzionata –articolo 11 del Codice Penalenell’esigere<br />

che ci sia bisogno che la condotta tipica leda o metta effettivamente in pericolo<br />

il bene giuridico protetto dalla legge penale, armonizza la necessità astratta di protezione,<br />

soddisfatta con la creazione della fattispecie penale, e la garanzia di protezione al<br />

giudicabile, in quanto la sua condotta solo sarà punibile se crei situazioni di rischio non<br />

ammissibili, effettive, per il suddetto interesse. [...] / 3. Se è stato fatto un breve resoconto<br />

della giurisprudenza della Sala intorno alla regolazione positiva dell’antigiuridicità<br />

nei codici penali del 1980 e del 2000, è per rilevare che in realtà non c’è stata una variazione<br />

sostanziale del concetto perché, in modo uguale a oggi, anche nella normativa anteriore<br />

l’offesa tramite la messa in pericolo doveva essere reale e non meramente formale.<br />

/ Ciò ètanto vero, che nonostante l’avverbio effettivamente faccia riferimento all’espressione<br />

metta in pericolo, dal fatto che uguale locuzione non preceda all’espressione leda,<br />

contenuta nello stesso articolo 11, non potrebbe derivare che, mentre la messa in pericolo<br />

deve essere vera, reale, effettiva, il danno possa essere formale o fittizio. Questa conclusione<br />

si fonda anche negli antecedenti immediati dei due statuti che, viene ribadito, sono<br />

uguali perché prevedono, quale norma direttrice della legge penale colombiana, il principio<br />

di ‘‘antigiuridicità’’, inteso, evidentemente, come antigiuridicità materiale, cioè,<br />

come quel comportamento che, veramente, causa un danno o un rischio per il bene giuridico.<br />

[...] / Siccome l’esempio citato basta, può essere concluso facilmente che prima e<br />

dopo la Costituzione Politica del 1991, prima e dopo il Codice Penale del 1980, prima e<br />

dopo il Codice Penale del 2000, e prima e dopo la presentazione della richiesta di cassazione<br />

che è stata analizzata, la Corte ha trattato del tema dell’antigiuridicità materiale<br />

per concludere che, tanto nel passato come nell’attualità, quel principio è lo stesso.<br />

Infine, l’utilizzo del concetto di bene giuridico da parte della Corte Suprema<br />

di Giustizia viene recentemente riaffermato nella sentenza della Sala<br />

di Cassazione Penale n. 29655 del 21 ottobre 2009, relatore Yesid Ramírez<br />

Bastidas, dove non solo si sostiene che la funzione del diritto penale è la<br />

protezione di beni giuridici (p. 10), ma si afferma anche che esso protegge<br />

solo i beni indispensabili per la conservazione delle condizioni minime di<br />

convivenza secondo il principio di sussidiarietà, e che il bene giuridico deve<br />

essere dimensionato a partire dei diritti umani (p. 12). Ugualmente, si evidenzia<br />

che l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico deve essere

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