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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

421<br />

esempio, troviamo affermazioni che vanno nel senso della costituzionalizzazione<br />

del diritto penale, come la seguente:<br />

... il legislatore non ha discrezionalità assoluta nella definizione delle fattispecie e le<br />

procedure penali, giacché deve rispettare i diritti costituzionali delle persone, che appaiono<br />

in questo modo come fondamento e limite del potere punitivo dello Stato. Fondamento,<br />

perché l’ius punendi deve essere orientato a rendere effettivi quei diritti e valori<br />

costituzionali. E limite, perché la politica criminale dello Stato non può ignorare i<br />

diritti e la dignità delle persone. Questo però non implica che la Costituzione abbia definito<br />

una volta per sempre il diritto penale, perché il legislatore, certamente all’interno<br />

della cornice stabilita dalla propria Carta, ha davanti uno spazio relativamente autonomo,<br />

caratterizzato, a sua volta, da valori, presupposti e finalità propri, nonostante<br />

il suo accentuato grado di costituzionalizzazione. Così, attraverso il procedimento democratico<br />

di adozione delle leggi, lo Stato tipizza le condotte vietate e fissa le corrispondenti<br />

sanzioni (principio di legalità della pena) e in quel daffare storico accoglie e abbandona<br />

diverse e successive filosofie punitive, che possono essere più o meno drastiche,<br />

a seconda che il Legislatore lo consideri politicamente necessario e<br />

conveniente. [...] / Tutto quanto detto fa vedere che il Legislatore può criminalizzare<br />

o depenalizzare delle condotte, sempre che nel farlo rispetti i principi, i diritti e i valori<br />

stabiliti dalla Costituzione. Infatti, come ben viene accennato da uno dei cittadini partecipanti,<br />

il Legislatore può e deve descrivere condotte nelle fattispecie senza che esse<br />

siano proibite in modo espresso dalla Costituzione, quando consideri che è indispensabile<br />

ricorrere al diritto penale come ultima ratio per difendere l’interesse giuridico di<br />

eventuali pregiudizi e garantire così la fruizione naturale e in funzione sociale dei diritti<br />

delle persone. Il controllo costituzionale, in questo caso, è piuttosto un controllo dei<br />

limiti della competenza del Legislatore, con la finalità di evitare gli eccessi punitivi( 141 ).<br />

L’accettazione di un concetto del bene giuridico vincolato alla Costituzione<br />

viene ribadita anche nella sentenza C-459 del 12 ottobre<br />

1995( 142 ). Qualche volta la Corte è persino giunta, purtroppo, al punto<br />

di vedere nella Costituzione obblighi di tutela penale, come accade in<br />

modo paradigmatico nella sentenza C-319 del 18 luglio 1996 sulla criminalizzazione<br />

dell’‘‘arricchimento illecito’’ (enriquecimiento ilícito)( 143 ), anche<br />

( 141 ) Sentenza C-038 del 9 febbraio 1995 della Corte Costituzionale, relatore Alejandro<br />

Martínez Caballero. Cfr. Barbosa Castillo Gerardo e Gómez Pavajeau Carlos, Bien<br />

jurídico y derechos fundamentales, cit., p. 92.<br />

( 142 ) V. Barbosa Castillo Gerardo e Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y derechos<br />

fundamentales, cit., p. 73.<br />

( 143 ) La Corte afferma in questa sentenza: ‘‘In primo luogo deve premettere la Corte<br />

che l’arricchimento illecito è una condotta delittuosa alla quale fa riferimento espresso la Costituzione<br />

Politica e che, di conseguenza, richiede come esigenza imperativa ineludibile la sua<br />

adeguata tipizzazione legale. Infatti, questa fattispecie si trova indicata nel secondo comma<br />

dell’articolo 34, così: /Articolo 34... ‘‘Nonostante, per sentenza giudiziaria, sarà dichiarato<br />

estinto il dominio sui beni acquisiti tramite arrichimento illecito, in detrimento del Tesoro Pubblico<br />

o con grave deterioramento della morale sociale’’. (Sottolinee della Corte). Il bene giu-

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