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394<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

native al bene giuridico non presentano una ‘‘dogmatica’’ confrontabile con<br />

quella che tale concetto ha acquisito sino ad ora( 41 ), e che pertanto continua<br />

ad essere uno strumento importante per la razionalizzazione e controllo del<br />

penale( 42 ), anche se, nella dottrina penale italiana odierna, è piuttosto comune<br />

trovare l’approccio che, pur conservando l’idea della tutela di beni giuridici<br />

(con fondamento anche negli artt. 43 e 49 del codice penale), non sostiene<br />

la sua esclusività, anche se sia solo per riconoscere che di fatto esistono<br />

delle fattispecie non circoscrivibili in tale modello. D’altro canto, con riguardo<br />

alle categorie o almeno alla terminologia usata dalla dogmatica italiana,<br />

sebbene sia usuale il riferimento alla dottrina tedesca, le accezioni (parlando<br />

in termini di uso linguistico più che di vere e proprie impostazioni teoriche)<br />

del bene giuridico che con maggiore frequenza si ritrovano sono: a)<br />

Una funzione critica del bene giuridico, che viene anche identificata con<br />

un orientamento politico criminale, che guarda al bene giuridico come dato<br />

prepositivo o esterno all’ordinamento (con le variazioni della prospettiva costituzionalistica<br />

che rimane sempre all’interno dell’ordine giuridico) il quale<br />

permette di criticare la norma; tale accezione non trova molti riflessi nella<br />

prassi. b) Una funzione dogmatica( 43 ), nella quale si distinguono: i) una fun-<br />

Padova, 1996, p. 120; Mantovani Ferrando, Il principio di offensività del reato nella Costituzione,<br />

inAspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati,<br />

Giuffré, Milano, 1977, pp. 445-473.<br />

( 41 ) Donini Massimo, ‘‘Danno’’ e ‘‘offesa’’ nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note<br />

su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’‘‘offense’’ di Joel Feiberge,<br />

inRivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffè, Milano, 2008, pp. 1549-1550:<br />

‘‘Tuttavia, benché si parli da tempo di crisi del bene giuridico o della sua capacità selettiva e<br />

vincolante per una politica criminale razionale, non è stato ancora trovato un paradigma alternativo<br />

realmente capace di sostituirlo e di valorizzarne le molteplici, importanti funzioni. /<br />

Il bene giuridico è l’interesse personale e sociale (bene individuale, collettivo o istituzionale)<br />

che la condotta tipica lede o mette in pericolo come effetto conseguente alla condotta stessa,<br />

distinto perciò dal disvalore dell’inosservanza in sé considerata. Esso presenta una prima valenza<br />

negativa: serve ad escludere alcune tipologie di offese da una tutela penale legittima (§<br />

2); a ciò si aggiunge, poi, una valenza positiva che gli deriva non dal concetto di bene, ma da<br />

una serie di parametri e limiti, di rilevanza anche costituzionale, che danno al diritto penale<br />

del bene giuridico un volto in parte positivo (infra, § 9)’’. Successivamente l’A. chiarisce la<br />

sua impostazione affermando, a p. 1550, che considera ‘‘...giuridicamente prevalente, anche<br />

se non esclusivo, il paradigma della tutela dei beni, perché forme di tutele alternative ad essa<br />

vanno riconosciute come esistenti di fatto, pur non meritando una valorizzazione che ne favorisca<br />

la generalizzazione’’.<br />

( 42 ) V. per tutti Donini Massimo, ‘‘Danno’’ e ‘‘offesa’’ nella c.d. tutela penale dei sentimenti,<br />

cit., pp. 1552-1553. Già prima, Id., Teoria del reato, cit., p. 118, così come in Il volto<br />

attuale dell’illecito penale, cit., pp. 70-73, 115 ss. e passim.<br />

( 43 ) Concezioni di origine tedesca che si trovano alla base dell’opera di Hassemer Winfred,<br />

Theorie und Sociologie der Verbrechens: Ansätze zu einer praxisorientierten Rechtsgutslehre,Europäische<br />

Verlagsanstalt, Köln, 1980. Su questi concetti nella dottrina italiana, oltre che i<br />

diversi manuali, v. per tutti Angioni Francesco, Contenuto e funzioni, cit.Cfr.Manes Vittorio,<br />

Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp. 19 ss. Criticamente, sulla ricezione dei

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