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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

389<br />

cento. Da allora, in questi Paesi tale nozione appartiene al linguaggio della<br />

scienza penale, a differenza di quanto avviene in Francia, dove il riferimento<br />

a una categoria simile è abbastanza scarso( 18 ). Infatti, la dogmatica<br />

penale francese sembra piuttosto indipendente dagli sviluppi dell’ormai da<br />

tempo dominante dottrina tedesca, e offre un esempio di sistema che, pur<br />

nell’ambito della tradizione del civil law, èmeno versato alle astrazioni e<br />

più orientato alla soluzione dei casi.<br />

Non è da dimenticare, peraltro, che già nel periodo tra le due Guerre<br />

mondiali è accertabile l’esistenza di un comune concetto di bene giuridico,<br />

con delle ovvie differenze, nei Paesi che assumiamo a paradigma del diritto<br />

europeo continentale, né sono da trascurare gli sviluppi che tale nozione subisce<br />

durante le esperienze totalitarie dell’<strong>Italia</strong> fascista (1922-1943( 19 )), della<br />

prevaleva nella penisola iberica; sebbene il diritto italiano non abbia oggi il dominio che gli<br />

fu caratteristico nel corso dell’Ottocento, continua tuttora, almeno in Spagna, ad avere molta<br />

importanza (con un indice d’impatto superiore a quello della Germania), come lo rivela uno<br />

studio statistico di Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes<br />

metodológicos, inPolítica Criminal, n. 5 [www.politicacriminal.cl/n_05/a_5_5.pdf], 2008, p.<br />

32). È solo nel secondo quarto del Novecento che vengono introdotti in Spagna gli apporti<br />

tedeschi sul bene giuridico, essendo la concezione di v. Liszt, che studia il bene giuridico<br />

nella categoria dell’antigiuridicità (materiale), quella che con più forza viene recepita in quel<br />

momento. L’influenza della dogmatica tedesca che, in tale periodo, è registrabile in Spagna<br />

(e che, in tema di bene giuridico, s’imporrà fino ad oggi), si deve soprattutto agli apporti<br />

degli allievi spagnoli di von Liszt: José Antón Oneca, Quintiliano Saldaña, Eugenio Cuello<br />

Calón e Luis Jiménez de Asúa. V. al riguardo l’opera alla quale si rinvia per la storia del diritto<br />

penale spagnolo dall’800: Cerezo Mir José, Curso de Derecho Penal Español. Parte General<br />

I. Introducción, 6 ed, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 112-123 (Tomo I, pp. 99-105 dell’edizione<br />

del 2001); insieme alla monumentale e ormai classica opera di Jiménez de Asúa<br />

Luis, Tratado de Derecho penal, nei suoi diversi volumi ed edizioni. Cfr., ugualmente, Matus<br />

Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, cit., pp. 1-<br />

35.<br />

( 18 ) In Francia, al di là della classificazione delle infrazioni a seconda dell’interesse protetto<br />

(risalente al codice penale del 1810 e ripresa dall’attuale codice penale del 1992 -in vigore<br />

dal 1994- salvo che per una nuova gerarchizzazione degli interessi) e al di là dell’uso di<br />

qualche idea simile al bene giuridico quando si analizzano situazioni come il concorso di reati<br />

o lo stato di necessità, non ci sono molti riferimenti. In questi casi, di solito, si ricorre alla<br />

denominazione di intérêt protégé (interesse protetto), alcune volte si allude al valeur sociale,<br />

oppure al bien juridique quando si fanno delle traduzioni in francese da altre lingue. Sull’argomento<br />

v. Poncela Pierrette e Lascoumes Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé<br />

l’architecte?, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, pp. 13, 82 ss.; Renout Harald,<br />

Droit pénal général, cit., p. 13-16; Merle Roger e Vitu André, Traité de droit criminel. Problèmes<br />

généraux de la science criminelle, 7 ed, Cujas, Paris, 1997, pp. 158 ss; e Pradel Jean,<br />

Droit pénal général, cit., pp. 105-118.<br />

( 19 ) Al riguardo Gregori Giorgio, Saggio sull’oggetto giuridico del reato, cit., pp. 67<br />

ss.; De Cristofaro Ernesto, Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista<br />

e fascista, Giappichelli, Torino, 2008, cit., pp. 277-283, 308 ss, a cui rinviamo anche per<br />

i richiami bibliografici sulla materia. Bisogna anche dire che non tutto era ‘‘diritto fascista’’,<br />

anche se per forza era quello ad imporsi: nell’ancora vigente Codice Rocco, emanato sotto il<br />

regime fascista nel 1930, sono rilevabili al comma 2 dell’art. 49 i fondamenti legali della teo-

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