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380<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

come criminale l’istituzione del nemico; emerge, inoltre, il rischio che, da<br />

una parte, l’accertamento della responsabilità penale del singolo comporti<br />

tout court la qualificazione come criminale dell’intera organizzazione di appartenenza(<br />

561 ), e, dall’altra parte, che la condanna come criminale dell’organizzazione<br />

comporti una presunzione di responsabilità a carico di tutti i<br />

partecipi( 562 ).<br />

La prassi del Tribunale Internazionale, in ogni caso, rivelerà se si<br />

renda necessaria l’introduzione di una simile fattispecie associativa, soprattutto<br />

al fine di responsabilizzare opportunamente i vertici politici, o se la<br />

nozione di autoria accolta, la disciplina del concorso di persone e la responsabilità<br />

da comando siano già sufficienti allo scopo di punire «quei gruppi<br />

di potere o quelle spregiudicate élites di governo», che hanno elaborato<br />

«strategie» criminali per raggiungere obiettivi politici, territoriali o economici(<br />

563 ). Non avrebbe senso, infatti, prevedere una fattispecie associativa<br />

al solo fine di criminalizzare forme di partecipazione o di contiguità minori,<br />

come sembra volere fare il legislatore internazionale con l’art. 25 (3) d).<br />

La Corte penale internazionale, come esaminato, sembra voler superare<br />

i rischi di un indebito uso dell’istituto della JCE valorizzando, piuttosto,<br />

l’istituto della coautorìa e dell’autoria mediata, anche se rimane il<br />

problema della mancanza di tassatività della definizione funzionale di coautorìa<br />

accolta e le perplessità avanzate sulla nozione di autoria mediata.<br />

Si deve ricordare, infine, che il legislatore internazionale ha fatto la<br />

scelta di garantire un’opportuna responsabilizzazione dei superiori anche<br />

attraverso l’istituto della responsabilità da comando per i crimini non impediti<br />

o non puniti, che si aggiunge alla responsabilità diretta del superiore<br />

come coautore o indiretta come autore mediato, o a titolo di concorso morale<br />

(ordine, istigazione....), in un sistema che non prevede un differente<br />

trattamento sanzionatorio in base al ruolo ricoperto nella consumazione<br />

del reato, consentendo al giudice di commisurare la pena all’effettivo disvalore<br />

della condotta. L’importanza di tale istituto emergerà particolarmente,<br />

come accennato, se si confermerà la giurisprudenza della Corte Penale Internazionale<br />

che esclude il dolo eventuale come forma di colpevolezza prevista<br />

dall’art. 30 StCPI, con la conseguenza che rispetto ai reati realizzati<br />

dai subordinati, non intenzionalmente (dolo di I grado) o direttamente voluti<br />

(dolo di II grado) dai superiori, ma solo concretamente prevedibili e<br />

accettati (accettazione dell’evento o del rischio) sarà possibile imputarli<br />

ai leader non a titolo di autoria mediata o di coautoria, ma a titolo di responsabilità<br />

da comando.<br />

( 561 ) M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, cit., p. 383.<br />

( 562 ) Ibidem, p. 385.<br />

( 563 ) Usa quest’espressione M. Catenacci, ‘‘Legalità’’ e ‘‘Tipicità del reato’’ nello Statuto<br />

della Corte Penale Internazionale, Milano, 2003, p. 27.

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