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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

379<br />

come evidenziato in premessa, nell’ambito del diritto internazionale penale<br />

in cui si configurano addirittura crimini di massa, espressione di politiche<br />

criminali elaborate dalle stesse autorità statali o, comunque, ai vertici di apparati<br />

di potere.<br />

Per superare i rischi insiti nell’istituto della JCE, esaminati sia in relazione<br />

alla disciplina del StCPI, ma soprattutto in relazione alla prassi giurisprudenziale<br />

dei Tribunali ad hoc, nonché i rischi connessi a concezioni<br />

sostanziali di autore eccessivamente affidate alla discrezionalità giudiziaria,<br />

si potrebbe riflettere, piuttosto, sull’opportunità di prevedere nel diritto<br />

penale internazionale la penalizzazione dell’associazione criminale in sé,<br />

prevista in alcuni sistemi nazionali e già contemplata dallo Statuto di Norimberga;<br />

in questo caso sarebbe possibile configurare la responsabilità per<br />

la partecipazione nell’organizzazione criminale, senza dovere per ciò solo<br />

rispondere dei singoli crimini compiuti dall’organizzazione( 559 ). Le forme<br />

di «concorso esterno» dovrebbero essere punite nei limiti di un’effettiva<br />

strumentalizzazione di ruoli istituzionali, o professionali, o di determinate<br />

attività lavorative (economiche), per avvantaggiare l’organizzazione, in<br />

linea con le più recenti proposte della dottrina in materia( 560 ). Nell’ambito<br />

dell’organizzazione, poi, si potrebbero opportunamente diversificare i diversi<br />

contributi (organizzatore, promotore, capo, partecipe) in considerazione<br />

della diversa efficacia causale e del diverso disvalore di ciascuna condotta,<br />

in conformità al principio di legalità e di proporzione, valorizzando<br />

opportunamente la responsabilità per l’eventuale ruolo di leaderhip rivestito;<br />

si potrebbe così consentire la responsabilizzazione dei promotori e<br />

dei capi dell’organizzazione criminale (apparati di potere), anche laddove<br />

non si riesca a fornire la prova del concorso nello specifico reato o non sussistono<br />

i presupposti della responsabilità da comando (art. 28 StCPI) (a<br />

partire dalla relazione superiore – subordinato), soprattutto in relazione<br />

ai superiori civili, la cui responsabilità pone maggiori difficoltà probatorie.<br />

Si deve evidenziare, però, la difficoltà di concepire una tale forma di<br />

responsabilità a livello internazionale, e in particolare la difficoltà di descrivere<br />

una simile fattispecie e la condotta di partecipazione in termini tassativi<br />

e particolarmente pregnanti sotto il profilo dell’offensività, per evitare<br />

di anticipare ingiustificatamente la responsabilità; timore particolarmente<br />

rilevante se si considera che quelle che diventano organizzazioni criminali<br />

sono originariamente strutture legali, come un’unità militare o l’amministrazione<br />

di un campo di prigionia. Non solo ma in questo settore emerge<br />

il rischio di indebite politicizzazioni di una simile fattispecie, qualificando<br />

( 559 ) In tale direzione V. Militello ThePersonalNatureofIndividualCriminalResponsibility,<br />

cit., p.950;A.M.Maugeri, op. cit., p. 644 ss.; A.Viviani, op. cit., p.201ss.;S.Manacorda,<br />

op. cit., p. 286 ss. (cfr. 230 sulla responsabilizzazione autonoma dell’apparato).<br />

( 560 ) C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, p. 494 ss.

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