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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

377<br />

programmato, organizzato e ordinato i crimini; in prospettiva nazionale e<br />

de iure condendo si potrebbe opportunamente valorizzare il disvalore delle<br />

diverse forme di partecipazione attraverso un sistema di aggravanti e attenuanti,<br />

sottolineando il più grave disvalore della condotta degli ideatori e<br />

dei coordinatori di quel disegno, progetto o politica comune che sta alla<br />

base dei gravi crimini contemplati dallo Statuto di Roma.<br />

La responsabilizzazione dei leader potrà avvenire, comunque, anche<br />

attraverso la disciplina del concorso di persone prevista nello Statuto di<br />

Roma, che presenta il pregio di aver accolto un modello differenziato del<br />

concorso di persone maggiormente conforme al principio di tassatività<br />

del modello unitario.<br />

Può essere positivamente valutata la tipizzazione del disvalore delle diverse<br />

forme di partecipazione insito nella disciplina del StCPI laddove distingue<br />

le condotte di autorìa e coautorìa (art. 25(3)(a)), le condotte di istigazione<br />

(art. 25(3)(b)), le condotte di mera complicità (art. 25(3)(c)), e infine<br />

le forme di partecipazione nella comune impresa criminosa (art.<br />

25(3)(d)); tale tipizzazione e gradazione, – che sottende un’interpretazione<br />

in chiave teleologica del ruolo di autore -, consentirà di valorizzare in sede<br />

di commisurazione della pena l’effettivo apporto di ciascun partecipe nella<br />

consumazione del reato e nella realizzazione degli apparati di potere criminale<br />

che caratterizzano, purtroppo, i moderni conflitti armati.<br />

Si dovrebbe sottolineare, infine, che la responsabilità per la realizzazione<br />

di un reato nell’ambito di una comune impresa criminosa dovrebbe<br />

essere accertata, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rispetto alla<br />

consumazione di uno specifico reato, dato che il legislatore internazionale<br />

non incrimina la mera partecipazione all’associazione criminale( 553 ).<br />

Per il resto lo sforzo del legislatore internazionale di descrizione delle<br />

modalità delle diverse tipologie di condotte incriminate nell’ambito del<br />

concorso di persone, come esaminato in altra sede, è stato solo parziale<br />

e in chiave estensiva. Il legislatore ha descritto talune tipologie di partecipazione<br />

con delle clausole onnicomprensive, senza porre dei limiti per sancire<br />

una soglia minima di rilevanza penale( 554 ), e cioè sia nei confronti della<br />

condotta di istigazione, in relazione alla quale si doveva, come minimo, richiedere<br />

un effettivo legame con il fatto tipico, sia per la complicità materiale<br />

per la quale non è richiesto neanche il carattere sostanziale e diretto<br />

del contributo, come previsto nel Progetto di Codice dei Crimini contro<br />

( 553 ) Cfr. A. Marston Danner - J.S. Martinez, op. cit., pp. 149-150.<br />

( 554 ) Cfr. G. Grasso -S.Ragazzi, Il principio di legalità nel quadro dei principi generali<br />

del diritto internazionale penale, in Atti del Convegno La Corte Penale Internazionale -<br />

problemi e prospettive, Torino 15-16 novembre 2002, p. 52; M.C. Bassiouni, Crimes against<br />

Humanity, cit., p. 397.

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