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375<br />

mini nell’ambito dell’impresa comune in base al normale decorso degli<br />

eventi, con conseguente accettazione dell’evento (o del rischio)( 549 ); anche<br />

la mera consapevolezza dell’intento del gruppo di commettere un crimine<br />

sembrerebbe incompatibile con l’ipotesi del dolo eventuale( 550 ). Se si accoglie,<br />

però, l’interpretazione fornita dalla Corte penale internazionale nel<br />

caso Lubanga (contradetta dalle succesive decisioni), si potrebbe ammettere<br />

il dolo eventuale come titolo di imputazione soggettiva. E, allora, premesso<br />

che ai sensi dell’art. 25(3)(d)(ii) il complice deve fornire un contributo<br />

dolosamente (intentional) e deve agire con lo scopo di favorire la realizzazione<br />

dell’attività criminale o il proposito criminale del gruppo, o nella<br />

consapevolezza dell’intenzione del gruppo di commettere un crimine, si<br />

potrebbe estendere la responsabilità anche ai crimini che pur non rientrando<br />

nel proposito criminale del gruppo, rappresentano una conseguenza<br />

naturale e prevedibile dello scopo originale o dell’attività criminale del<br />

gruppo, o del crimine che il gruppo aveva originariamente l’intenzione<br />

di commettere. Del resto la stessa giurisprudenza del TPY richiede la condivisione<br />

dello scopo comune (I forma di JCE), quando estende la responsabilità<br />

ai crimini che rappresentano una conseguenza naturale e prevedibile<br />

di tale scopo (III forma)( 551 ).<br />

In ogni caso alla luce dell’art. 30 e in conformità all’interpretazione offerta<br />

dalla Corte penale internazionale nel caso Lubanga, è sicuro che il legislatore<br />

internazionale può aver ammesso, in conformità all’atteggiamento<br />

più rigoroso della prassi giurisprudenziale del TPY, solo che il complice<br />

possa rispondere delle conseguenze prevedibili della propria partecipazione,<br />

se ne ha accettato il rischio o, meglio, la verificazione, come sancito<br />

nel caso Krstić, e non anche l’ipotesi colposa, fondata sulla mera prevedibilità,<br />

come previsto nel caso Kvôcka( 552 ), – ipotesi che non è espressione<br />

del diritto consuetudinario internazionale e della tradizione giuridica in<br />

materia degli ordinamenti nazionali –.<br />

11. Conclusioni.<br />

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

Lo StCPI consente di punire i leader attraverso la previsione non solo<br />

( 549 ) M. Feria Tinta, op. cit., p. 304; cfr. E. Amati, Concorso di persone, cit., p. 138,<br />

il quale esclude tale possibilità per un’esigenza di certezza del diritto; conforme F. Argirò,<br />

op. cit., p. 411. Cfr. G. Werle, Völkerstrafrecht, cit., p. 405; A. Cassese, The Proper Limits,<br />

cit., 132, il quale ammette espressamente la possibilità in esame alla luce di un’interpretazione<br />

estensiva dell’art. 25 (3) (d) al fine di garantire la punibilità di condotte criminali che altrimenti<br />

non sarebbero considerate colpevoli.<br />

( 550 ) E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., pp. 108-109.<br />

( 551 ) Cfr. TPY, Vasiljević, Appeal Chamber, cit., par 99.<br />

( 552 ) TPY, Krstić, Trial Chamber, cit., par. 327.

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