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372<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

mine, in presenza della volontà di realizzare il fatto tipico oltre alla volontà<br />

di cooperare con altri.<br />

Qualche ulteriore precisazione in relazione all’elemento soggettivo(<br />

543 ). Il legislatore internazionale ha recepito le indicazioni provenienti<br />

dalla prassi giurisprudenziale del TPY, ad esempio nel caso Tadić, richiedendo<br />

la volontà di contribuire all’attività del gruppo in due possibili modi:<br />

con lo scopo di favorire la realizzazione dell’attività criminale o il proposito<br />

criminale del gruppo e con la mera consapevolezza dell’intenzione del<br />

gruppo di commettere un crimine.<br />

Nel primo caso si configura un dolo specifico (occorre agire al fine<br />

di...); dovrebbe sussistere una condivisione dello scopo criminale (tutti i<br />

partecipanti nel comune disegno agiscono con il medesimo intento criminale)<br />

(I forma di JCE), per lo meno come condivisione della volontà di realizzare<br />

l’attività del gruppo (II forma di JCE)( 544 ). Nella giurisprudenza del<br />

TPY per la I forma di JCE si sottolinea che, sebbene il soggetto non esegua<br />

fisicamente il crimine, vuole il risultato della condotta degli altri membri<br />

del gruppo( 545 ).<br />

In relazione a tale ipotesi, però, la dottrina, giustamente individua il<br />

rischio di un’interpretazione inquietante. Si sottolinea che la condivisione<br />

dello scopo criminale, proposta dal legislatore internazionale quale elemento<br />

soggettivo in alternativa alla consapevolezza del crimine da realizzare<br />

(la mera consapevolezza dell’intenzione del gruppo di commettere<br />

un crimine), dovrebbe essere interpretata come volontà di favorire in generale<br />

l’attività criminale o il proposito criminale del gruppo, in mancanza<br />

della consapevolezza dello specifico crimine da realizzare; ne consegue<br />

che chiunque partecipi consapevolmente all’attività di un gruppo criminale,<br />

condividendone lo scopo o per lo meno con la volontà di favorirne<br />

l’attività, dovrebbe rispondere di tutti i crimini realizzati nell’ambito della<br />

comune impresa in mancanza dell’accertamento del dolo rispetto a ciascun<br />

reato (il membro di un gruppo di soldati allo sbando, dediti alla violenza<br />

ingiustificata, sarà considerato responsabile di tutti i crimini realizzati dal<br />

gruppo, indipendentemente dalla sua consapevolezza e volontà di realizzare<br />

lo specifico crimine imputato)( 546 ), in conformità del resto all’inter-<br />

( 543 ) Cfr. The Law Commission (Law Com No 305) Participating in Crime, May 2007,<br />

cit., 91 (3.153), 92 (3.157), 95 (3.66), che cerca di limitare l’ambito di applicazione della responsabilità<br />

come partecipe in una joint criminal enterprise richiedendo maggiore precisione<br />

nella determinazione dell’ambito di applicazione dell’istituto sotto un profilo soggettivo. Cfr.<br />

J.D. Ohlin, op. cit., p. 78 ss.<br />

( 544 ) Cfr. E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., p. 108;<br />

R.S. Clark, Drafting a General Part to a Penal Code, cit., p. 547.<br />

( 545 ) TPY, Tadić, Appeal Chamber, cit., par. 196-199, 220, 228.<br />

( 546 ) A. Eser, Individual Criminal Responsability, cit., p. 803; R. Sicurella, Le principe<br />

nulla poena sine culpa, cit., p. 277; Id., Per una teoria della colpevolezza, cit., pp. 311 ss.,

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