28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

371<br />

corso assolutamente autonoma rispetto alle altre forme e ne giustificherebbe<br />

l’inserimento nello Statuto; in base a questa ricostruzione il presupposto<br />

negativo di questa ipotesi è che il soggetto non abbia posto in essere<br />

un’attività materiale o morale riferibile al crimine, non ricorrano i requisiti<br />

di un concorso nel reato fine. Si afferma a sostegno di tale interpretazione<br />

che se si richiedesse una diretta partecipazione al crimine, non sarebbe necessario<br />

richiedere la consapevolezza dell’intenzione del gruppo di realizzare<br />

il crimine; non solo, ma si precisa che la norma non presuppone necessariamente<br />

che il soggetto condivida lo scopo di favorire il proposito criminale<br />

del gruppo e quindi che ne condivida il piano generale (common<br />

purpose), ma è sufficiente lo scopo di sostenere l’attività criminale del<br />

gruppo (gruppo da intendere non come mera pluralità di persone, ma piuttosto<br />

come gruppo organizzato in qualche modo, anche se la struttura organizzativa<br />

non sia ben definita, non associato)( 538 ). Si tratterebbe di un<br />

ibrido tra la conspiracy elafattispecie associativa, che consente di punire<br />

per i delitti commessi da un gruppo, chi realizza una condotta accessoria<br />

all’attività di un gruppo criminale, «contributo non immediatamente riferibile<br />

ai delitti scopo, ma con un pregnante elemento psicologico rispetto ad<br />

essi»( 539 ).<br />

Lo scopo del legislatore sembra essere quello di criminalizzare qualunque<br />

contributo all’attività di un gruppo sino a colpire anche le forme<br />

di passiva connivenza, in termini simili a quanto avviene con l’istituto del<br />

concorso esterno in associazione mafiosa( 540 ) nell’applicazione della giurisprudenza<br />

italiana, dimenticando, però, che la norma non ha sancito la penalizzazione<br />

dell’organizzazione criminale in sé (né ha stabilito i criteri che<br />

determinano il carattere criminale dell’organizzazione( 541 )), ma solo della<br />

consumazione di specifici crimini in forma organizzata, o meglio, da parte<br />

di un gruppo che agisce con uno scopo comune (non si richiede un’organizzazione(<br />

542 )): la norma richiede espressamente che il soggetto «contribuisca...<br />

alla consumazione o tentativo di consumazione di un ...crimine»<br />

(contributes to the commission... of such a crime), con la conseguenza che<br />

non vi dovrebbe essere spazio per concepire la penalizzazione di condotte<br />

che non contribuiscano causalmente alla realizzazione di uno specifico cri-<br />

( 538 ) A. di Martino, Täterschaft und Teilnahme, cit., p. 445. Cfr. K. Weltz, op. cit.,<br />

p. 245.<br />

( 539 ) A. di Martino, La disciplina del concorso, cit., p. 208.<br />

( 540 ) Cfr. in tale direzione A. di Martino, La disciplina del concorso, cit., p. 210.<br />

( 541 ) K. Weltz, op. cit., p. 245; V. Militello The Personal Nature of Individual Criminal<br />

Responsibility, cit., p. 950, il quale precisa che la norma non richiede neanche un’organizzazione.<br />

( 542 ) V. Militello, The Personal Nature of Individual Criminal Responsibility, cit., p.<br />

950.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!