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370<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

oggettivo induce a ritenere sufficiente un contributo all’attività del gruppo,<br />

piuttosto che l’accertamento di un apporto alla consumazione dello specifico<br />

crimine realizzato, considerando il contributo all’attività del sistema<br />

funzionale alla consumazione dei crimini (lo svolgimento dell’attività lavorativa<br />

all’interno del campo di prigionia, in cui si consumano sistematicamente<br />

dei maltrattamenti ai detenuti), in conformità del resto con l’interpretazione<br />

fornita dal TPY, come esaminato( 535 ). Il contributo al crimine<br />

viene filtrato attraverso l’organizzazione.<br />

Anche se la punibilità della comune impresa criminosa dovrebbe essere<br />

circoscritta nei limiti della comune realizzazione di uno specifico crimine, in<br />

quanto la norma non penalizza l’associazione criminale in sé (ma il contributo<br />

alla consumazione di uno specifico crimine), si potrebbe finire così<br />

per punire surrettiziamente la partecipazione al sistema, nella consapevolezza<br />

dei crimini consumati al suo interno, indipendentemente dalla realizzazione<br />

di un contributo causale alla realizzazione dei crimini (e in mancanza del<br />

dolo rispetto allo specifico reato). Basti pensare alla giurisprudenza del<br />

TPY nel caso Kvôcka, che cita l’esempio di un contabile che gestisce i profitti<br />

di un’impresa, nella consapevolezza che l’impresa produce film pornografici<br />

con bambini( 536 ). In conformità alla prassi giurisprudenziale del TPY potrebbe<br />

essere sufficiente che il crimine rientri nel common purpose,peressere<br />

imputato a chiunque fornisca un contributo al gruppo.<br />

Questa è stata l’interpretazione alla norma in esame fornita da parte<br />

della dottrina, che distingue questa forma di concorso dalla mera complicità<br />

prevista dall’art. 25 lettera c), in quanto quest’ultima presuppone sotto<br />

un profilo oggettivo un contributo agevolatore alla realizzazione del singolo<br />

crimine e, sotto il profilo soggettivo, lo scopo di facilitarne la consumazione,<br />

invece in questo caso si tratta di un contributo (che oggettivamente<br />

può assumere le stesse caratteristiche, come il finanziamento, la fornitura di<br />

armi, talune forme di indiretto sostegno) alla realizzazione di un fatto collettivo<br />

di altri (Gruppenverbrechen), ed è sufficiente sotto il profilo soggettivo<br />

anche la mera consapevolezza dell’intenzione del gruppo di realizzare<br />

dei crimini( 537 ). Quest’interpretazione renderebbe questa forma di con-<br />

così si violi il principio della responsabilità penale personale e si puniscano condotte che non<br />

hanno un disvalore meritevole di intervento penale; A. Viviani, op. cit., p. 196.<br />

( 535 ) Cfr. F. Argirò, op. cit., p. 420 il quale ritiene che la norma in esame incrimini<br />

l’associazione a delinquere.<br />

( 536 ) TPY, Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 284 ss. Cfr. A. Sereni, Responsabilità personale,<br />

cit., p. 835, il quale teme che la norma in esame «dia la stura ad eccessi di punibilità<br />

facendo avanzare oltre misura la linea dell’intervento penale rispetto a condotte lontane e<br />

staccate dalla fase esecutiva del crimine»; A. Viviani, op. cit., p. 199 ss., la quale auspica<br />

che si punisca la mera partecipazione all’associazione criminale.<br />

( 537 ) A. di Martino, La disciplina del concorso, cit., p. 207; Id., Täterschaft und Teilnahme,<br />

cit., p. 443 ss.

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