28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

368<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

dotta di omessa prevenzione da parte del superiore che, pur avendo i poteri<br />

per impedire i crimini, e quindi rappresentando l’ultima ratio di tutela<br />

dei beni primari protetti dall’ordinamento penale internazionale, non interviene<br />

(dolosamente o colposamente), mentre è assolutamente auspicabile<br />

in relazione all’altra condotta contemplata dall’art. 28 StCPI, l’omessa punizione<br />

o denuncia dei crimini dei subordinati. Fermo restando che non si<br />

dovrebbe equiparare, come invece prevede l’art. 28 StCP, l’agevolazione<br />

colposa all’ipotesi in cui il comandante volontariamente non impedisce tali<br />

crimini, se non si vuole violare il principio di colpevolezza, di offensività e<br />

di proporzione( 526 ).<br />

Il rispetto dei principi di legalità e di colpevolezza rende, in ogni caso,<br />

auspicabile che la Corte Penale Internazionale non forzi le categorie penalistiche<br />

per imputare i crimini dei subordinati ai leader a titolo di coautoria<br />

o di autoria mediata, laddove fosse, invece, possibile imputare più correttamenti<br />

tali crimini a titolo di responsabilità da comando. Nell’ambito della<br />

giurisprudenza dei Tribunali ad hoc si è realizzata spesso un’indebita criminalizzazione<br />

di forme di c.d. partecipazione passiva (la mera inerzia) dei comandanti<br />

o dei superiori civili ai reati dei subordinati a titolo di concorso<br />

di persone o di partecipazione in una joint criminal enterprise, in mancanza<br />

dei necessari presupposti e in stridente contrasto con i principi della materia<br />

penale, a scapito di una più corretta applicazione del modello di responsabilità<br />

in discussione( 527 ).<br />

10. La joint criminal enterprise nel StCPI.<br />

Il legislatore internazionale, infine, ha espressamente previsto la criminalizzazione<br />

della realizzazione del reato nella forma organizzata( 528 ); tale<br />

ipotesi, come esaminato, è stata oggetto di elaborazione giurisprudenziale<br />

da parte del TPY, ma non è stata espressamente prevista dal StTPY e<br />

dal StTPR.<br />

In relazione alla criminalizzazione della partecipazione in una joint criminal<br />

enterprise lo StCPI, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza<br />

del TPY, richiede sotto il profilo oggettivo che il soggetto «in qualunque<br />

altro modo contribuisce alla consumazione o al tentativo di consu-<br />

Judgment, 3 July 2008, par. 22, e Separate And Partially Dissenting Opinion Of Judge Schomburg,<br />

ivi, par. 12.<br />

( 526 ) Cfr. A.M. Maugeri, op. cit., p. 696 ss.<br />

( 527 ) Cfr. A.M. Maugeri, op. cit., pp. 471 ss., 552 ss.<br />

( 528 ) Cfr. P. Saland, International Criminal law principles, in R.S. Lee (a cura di), The<br />

International Criminal Court. The making of the Rome Statute Issues, Negotiations, Results,<br />

The Hague- London-Boston, 1999, p. 199.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!