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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

367<br />

espansione dell’ambito di applicazione della responsabilità da comando<br />

(art. 28 StCPI), nel senso che laddove si dovrà escludere la responsabilità<br />

di un soggetto come coautore o come autore mediato in quanto si ritenga<br />

che determinati reati non siano stati oggetto della sua piena rappresentazione<br />

e volontà, perlomeno nella forma del dolus directus di II grado, sarà<br />

opportuno verificare se i crimini dei subordinati gli saranno imputabili a<br />

titolo di responsabilità da comando ex art. 28 StCPI per non averli impediti.<br />

Nei limiti in cui si accerta che i crimini siano realizzati da soggetti legati<br />

da un rapporto di subordinazione (relazione superiore-subordinato) e<br />

che, quindi, il comandante avesse l’obbligo di impedire i crimini realizzati,<br />

anche se questi crimini non gli saranno imputabili in qualità di coautore del<br />

piano criminale o di autore mediato, gli potrebbero essere imputati a titolo<br />

di responsabilità da comando per non aver adottato le misure necessarie e<br />

ragionevoli a impedirne la realizzazione pur avendoli previsti (e, quindi, accettati,<br />

dolo eventuale), o, se comandante militare, anche se non previsti<br />

pur essendo i reati in questione prevedibili, oppure, se superiore civile,<br />

ignorando volontariamente delle informazioni, a sua disposizione, sufficienti<br />

a prevederne la consumazione.<br />

La conseguenza indiretta di tale interpretazione della Pre–Trial<br />

Chamber che esclude il dolo eventuale e che, laddove fosse accolta dalla<br />

Corte, si aprirebbero maggiori spazi di applicazione o, meglio, aumenterebbe<br />

la necessità di ricorrere all’istituto della responsabilità da comando<br />

per responsabilizzare i vertici degli apparati di potere, nei limiti in cui se<br />

ne realizzino i presupposti.<br />

Ciò comporterà, però, come evidenziato in altra sede, la necessità di<br />

correttamente inquadrare la responsabilità da comando, sia dolosa (anche<br />

nella forma del dolo eventuale) sia colposa, come forma di responsabilità<br />

autonoma in base alla quale il comandante risponde, in virtù del fatto proprio<br />

omissivo, dei crimini non impediti nei limiti in cui si accerti il nesso<br />

condizionalistico tra la sua omissione e tali crimini (non si tratta di una<br />

forma di concorso, né, in particolare, di concorso colposo nel reato doloso<br />

altrui)( 524 ). Non si deve interpretare come una forma di responsabilità per<br />

fatto altrui, ma neanche, però, svalutare l’istituto in questione considerando<br />

l’ipotesi dell’omessa prevenzione o impedimento dei crimini come<br />

una mera violazione di doveri (per cui il soggetto viene punito solo per<br />

la sua omissione), che non consente di imputare i crimini non impediti(<br />

525 ); una simile interpretazione rischia di negare la gravità della con-<br />

( 524 ) A.M. Maugeri, op. cit., pp.162 ss., 259 ss, 679 ss.<br />

( 525 ) TPY, Orić, Trial Chamber II, cit., par. 293; TPY, Halilović, Trial Chamber I, cit.,<br />

par. TPY, 16 novembre 2005, Sefer Halilović, Trial Chamber I, section A, Case Nº. IT-01-<br />

48-T, par. 54; TPY, Hadzˇihasanović-Kubura, Trial Chamber, cit., par. 75; conforme Declaration<br />

of Judge Shahabuddeen in TPY, Naser Orić, Case Nº. IT-03-68-A, Appeals Chamber

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