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366<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

menti dei subordinati, obbligo la cui violazione, anche involontaria, è fonte<br />

di responsabilità a titolo di agevolazione colposa dei crimini che si aveva<br />

l’obbligo giuridico di impedire) e, in relazione ai superiori civili, per volontaria<br />

ignoranza («trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni<br />

che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano<br />

per commettere tali crimini» – art. 28(2))( 522 ).<br />

Come precisa la Camera nel caso Bemba Gombo la knowledge richiesta<br />

dall’art. 30 è diversa da quella richiesta dall’art. 28 perché l’elemento cognitivo<br />

dell’art. 30 richiede che la persona sia consapevole del fatto che dai<br />

propri atti, sia come autore sia come complice, ne deriveranno determinate<br />

conseguenze, mentre tale consapevolezza manca nell’ipotesi prevista dall’art.<br />

28, in cui il soggetto non partecipa alla consumazione del crimine. Nel caso<br />

Bemba – Gombo, infatti, la Pre-Trial Chamber esclude la responsabilità a<br />

titolo di coautoria in relazione a reati realizzati dai subordinati, a favore dell’imputazione<br />

degli stessi a titolo di responsabilità da comando, solo perché<br />

ritiene che nel caso di specie manca il dolo diretto di I o di II grado, ed<br />

esclude che l’intention elaknowledge dell’art. 30 si possano manifestare<br />

anche nella forma del dolo eventuale, come esaminato. Emerge, insomma,<br />

come nella prassi possa diventare labile il confine tra, da una parte, la responsabilità<br />

dei leader in qualità di concorrenti nel reato nella forma della<br />

coautoria o dell’autoria mediata e, dall’altra parte, la responsabilità dacomando<br />

per omesso impedimento dei reati dei subordinati, quale forma di<br />

responsabilità autonoma dei comandanti o dei superiori civili( 523 ): potrebbe<br />

rischiare di ridursi alla differenza tra dolo diretto di II grado e dolo eventuale,<br />

più che ad una reale differenza del comportamento dei leader. Se<br />

poi si ammette, come avviene nel caso Lubanga, che è possibile imputare<br />

anche a titolo di dolo eventuale le condotte di coautoria e di autoria mediata,<br />

tale distinzione può diventare ancora più sottile.<br />

L’orientamento in materia di dolo eventuale espresso dalla Pre-Trial<br />

Chamber nel caso Bemba-Gombo comporta, comunque, delle conseguenze<br />

in termini di delimitazione dell’ambito di responsabilizzazione a titolo<br />

di autoria e di coautoria ai sensi dell’art. 25, 3(a) StCPI e di indiretta<br />

( 522 ) Cfr. A.M. Maugeri, op. cit., pp. 399 ss., 409 ss., 381 ss., sul contenuto dell’obbligo<br />

di agire 223 ss. Cfr. T. Weigend, op. cit., p. 480, il quale ritiene che in base alle prove<br />

fornite dall’accusa la responsabilità di Lubanga potrebbe essere inquadrata nella responsabilità<br />

da comando ex art. 28 StCPI; J. Schlösser, Tätherrschaft kraft Organisationsherrschaft<br />

durch Tun und Unterlassen. Zugleich Besprechung von BGH, Beschluss vom<br />

26.8.2003 und Urteil vom 13.5.2004, in GA 2007, 168 ss., in cui l’autore evidenzia il dominio<br />

dell’organizzazione e la posizione di garanzia nella responsabilità omissiva; sui rapporti tra<br />

joint criminal enterprise e responsabilità da comando cfr. A.M. Maugeri, op. cit., 552 ss.;<br />

K. Ambos, Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility, inJourn. of Inter. Crim.<br />

Just. 2007, p. 159.<br />

( 523 ) Sulla natura della responsabilità da comando cfr. A.M. Maugeri, op. cit., p. 162 ss.

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