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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

363<br />

toria), addirittura al punto da ritenere che abbia strumentalizzato i suoi subordinati<br />

(autoria mediata), piuttosto che a titolo di responsabilità da comando,<br />

che non presuppone, come esaminato in altra sede, il controllo<br />

del crimine, ma semplicemente una omissione: il mancato impedimento<br />

o la mancata punizione o denunzia dei crimini dei subordinati in violazione<br />

dell’obbligo di impedirli, di punirli o di denunziarli (art. 28 StCPI). Come<br />

precisato nel caso Lubanga l’art. 28 prevede una distinta forma di responsabilità<br />

principale, accostata dalla Camera alle forme di autoria previste<br />

dall’art. 25-3-a (non si tratta di una forma di complicità)( 516 ).<br />

Si tratta di modelli di responsabilizzazione dei leader assolutamente distinti,<br />

in quanto la coautoria e l’autoria mediata sono forme di partecipazione<br />

alla consumazione del reato, mentre la responsabilità da comando<br />

è una forma di responsabilità autonoma, come precisato dalla stessa Pre-<br />

Trial Chamber nel caso Bemba Gombo quando precisa che le ipotesi previste<br />

dall’art. 25 StCPI sono forme di partecipazione al reato, mentre il soggetto<br />

nel caso contemplato dall’art. 28 non partecipa alla consumazione del<br />

crimine( 517 ); la coautoria richiede il controllo del crimine attraverso un<br />

contributo essenziale alla consumazione del reato, anche se nella fase della<br />

pianificazione e non dell’esecuzione, la divisione dei compiti, la possibilità<br />

di impedire la consumazione dei reati facendo venir meno il proprio contributo,<br />

mentre l’autoria mediata richiede un pieno controllo dell’apparato<br />

di potere e, quindi, della volontà degli esecutori (un’attività di direzione e<br />

di coordinamento), che dovrebbero agire come meri strumenti nelle mani<br />

dell’autore mediato. In realtà, però, come emerge già dal caso Bemba –<br />

Gombo, rispetto all’ipotesi di omesso impedimento dei crimini dei subordinati,<br />

la distinzione tra la coautoria o l’autoria mediata e la responsabilità<br />

da comando potrebbe finire per correre sul filo del rasoio.<br />

Sia in relazione alla coautoria sia in relazione all’autoria mediata attraverso<br />

soggetti responsabili, laddove si tratta di reati che non rientrono originariamente<br />

nel piano criminale e che quindi non sono stati pianificati e<br />

ordinati dai superiori, ma che sono imputati a titolo di dolo diretto di II<br />

grado in quanto emerga che il superiore si è rappresentato con certezza<br />

che essi si realizzeranno, in base al normale decorso degli avvenimenti, nell’attuazione<br />

del piano criminale, nella prassi talora si riduce la distinzione<br />

( 516 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 320: «La Chambre rappelle que, dans la décision<br />

délivrant un mandat d’arrêt, elle a établi une distinction entre i) la commission stricto sensu<br />

d’un crime individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire<br />

d’une autre personne, au sens de l’article 25-3-a du Statut, et ii) la responsabilité des supérieurs<br />

hiérarchiques au sens de l’article 28 du Statut ainsi que ‘‘toutes les autres formes de<br />

responsabilité du complice (par opposition à celle de l’auteur principal) prévues aux alinéas<br />

b) à d) de l’article 25-3 du Statut’’». Cfr. A.M. Maugeri, op. cit., p. 172 ss.; K. Ambos, Joint<br />

Criminal Enterprise and Command Responsibility, inJICJ 2007, 181 ss.<br />

( 517 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 479.

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