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362<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

il principio, come precisato dalla Pre-Trial Chamber, che si deve trattare di<br />

crimini coordinati con il proprio leader; principio che, però, non sembra<br />

rispettato già nell’ipotesi in cui si imputano dei crimini a titolo di dolo diretto<br />

di II grado nel caso Katanga, quali le violenze sessuali e la riduzione<br />

in schiavitù sessuale delle donne, in quanto tali reati non erano oggetto di<br />

ordini o della pianificazione, pur essendo, ad avviso della Pre-Trial<br />

Chamber, oggetto di concreta rappresentazione e accettazione da parte<br />

dei leader.<br />

Al di là del caso concreto, emerge poi il rischio che questo concetto di<br />

coautoria possa finire per fondarsi solo sull’elemento soggettivo, nel senso<br />

che, nonostante le intenzioni della Pre-Trial Chamber di fondare la coautoria<br />

su un parametro misto, difficilmente si potrebbe concretamente provare<br />

che il coautore ha dato un contributo essenziale rispetto ai crimini realizzati<br />

dai subordinati dell’autore mediato, suo coautore, salvo un originario<br />

contributo nella fase della programmazione.<br />

Tale interpretazione laddove si attribuiscono al coautore tutti i crimini<br />

eseguiti dai subordinati e imputati in qualità diautoremediatoall’altro<br />

coautore, fa sorgere il timore che il legame tra il primo leader e i<br />

crimini così imputati divenga piuttosto evanescente e che i criteri di ascrizione<br />

di tali crimini finiscano per essere meramente sfumati e soggettivi,<br />

se non addirittura presunti. Sorge il timore che tale interpretazione che<br />

consente di imputare ai soggetti posti ai vertici degli apparati di potere<br />

tutti i crimini commessi dai subordinati di un altro leader in virtù del<br />

principio dell’«attribution mutuelle»( 515 ), esprima una sorta di affanno<br />

del giudice internazionale di ricostruire le responsabilità politiche e morali<br />

dei leader anche a costo di forzare le categorie penalistiche, indipendentemente<br />

da reali esigenze punitive, nel senso che si tratta di leader già<br />

incriminati in qualità di coautori per il loro ruolo nella realizzazione del<br />

pianocriminaleoinqualitàdi coautori o di autori mediati (o a titolo<br />

di responsabilità da comando ex art. 28 StCPI) dei crimini realizzati<br />

dai propri subordinati.<br />

9. I confini tra la coautoria, l’autoria mediata e la responsabilità da comando<br />

(art. 28 StCPI).<br />

L’interpretazione esaminata della coautoria e dell’autoria mediata finisce<br />

per estendere la possibilità di considerare un leader direttamente responsabile<br />

dei crimini consumati dai subordinati, autore, in quanto si ritenga<br />

che attraverso la sua attività di comando ne avesse il controllo (coau-<br />

( 515 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 493.

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