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360<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

come inclusiva o esclusiva; si preferisce l’interpretazione inclusiva per cui la<br />

coautoria può essere realizzata sia attraverso il diretto controllo del crimine<br />

sia attraverso l’intermediazione di una o più persone( 507 ). Questa seconda<br />

forma di coautoria rappresenta, tra l’altro, un potente strumento a disposizione<br />

della Corte penale internazionale per attribuire la responsabilità agli<br />

alti vertici della gerarchia al potere( 508 ); si precisa che se un soggetto agisce<br />

congiuntamente ad un altro individuo, che esercita il controllo sulla persona<br />

utilizzata, sarà responsabile del reato in virtù del principio dell’«attribution<br />

mutuelle»( 509 ). Tale modello si può applicare reciprocamente tra<br />

più coautori, nel senso che ciascun coautore del piano originale potrebbe<br />

essere un autore mediato dei crimini realizzati dai propri subordinati e<br />

coautore dei crimini realizzati dai subordinati dell’altro coautore.<br />

La Pre-Trial Chamber precisa, sempre nella decisione Katanga et<br />

Ngudjolo Chui, che ai fini della coautoria, il primo elemento oggettivo<br />

può essere costituito da un accordo o da un piano comune tra due o più<br />

persone, che eseguono fisicamente gli elementi del crimine o che gli eseguono<br />

tramite un’altra persona( 510 ). In questo caso, i crimini commessi<br />

dall’esecutore senza coordinamento con uno dei coautori fuoriescono dalla<br />

ratio (scopo) della coautoria ai sensi dell’art. 25, c. 3, a) dello Statuto( 511 ).<br />

In relazione al secondo elemento, il contributo essenziale di ciascun<br />

coautore, si precisa che quando il contributo è fornito attraverso la condotta<br />

di altri, il compito del coautore consiste nell’attivare i meccanismi<br />

con cui ottenere l’automatico adempimento degli ordini e, quindi, la consumazione<br />

dei crimini( 512 ).<br />

Nell’ipotesi di realizzazione del crimine attraverso un’altra persona, bisogna<br />

aggiungere ai due elementi indicati un terzo elemento soggettivo:<br />

l’imputato deve essere consapevole delle circostanze oggettive che lo abilitano<br />

ad esercitare il controllo sul crimine attraverso altre persone; deve essere<br />

consapevole del carattere della sua organizzazione, della sua autorità al<br />

suo interno e delle circostanze fattuali che li consentono di ottenere la pressoché<br />

automatica obbedienza ai propri ordini( 513 ).<br />

Alla luce di questa interpretazione l’autore mediato sarà non solo l’au-<br />

( 507 ) Contra G. Werle, Völkerstrafrecht, cit., p. 480, che afferma che nella traduzione<br />

inglese effettivamente non è chiaro se il riferimento all‘altra persona riguarda solo l‘ipotesi<br />

dell‘autorìa mediata o anche l‘ipotesi di coautorìa, ma dalle traduzioni francese e spagnola<br />

emerge che il riferimento si limita alla prima ipotesi. Sulla sentenza in esame cfr. A. Vetri,<br />

op. cit., p. 270 ss., cfr. in particolare 275.<br />

( 508 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 491-492.<br />

( 509 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 493.<br />

( 510 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 522.<br />

( 511 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 522.<br />

( 512 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 525.<br />

( 513 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 538.

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