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SAGGI E OPINIONI<br />

meno: essa s’impernia sulla diversa contezza che i giuristi dell’una e dell’altra<br />

sponda hanno della propria autosufficienza metodologica. A questo<br />

proposito è opportuno ricordare come il realismo giuridico nordamericano(<br />

13 ) al suo apice negli anni trenta ha offerto una teoria fattualistica<br />

della validità del diritto. Secondo i suoi rappresentanti, valida era la norma<br />

sorretta dalla pressione psicosociologica dell’intero ordinamento giuridico.<br />

In altri termini, il diritto è valido in quanto le sue norme sono effettivamente<br />

applicate, sia perché i cittadini le rispettano sia perché i giudici<br />

hanno il potere di farle rispettare. Tale tesi fornisce però soltanto una spiegazione<br />

dell’obbedienza alla regola e non una giustificazione della validità<br />

della stessa; si usa in sostanza il concetto di consenso sociale come metro di<br />

misura e di giudizio rispetto all’opportunità e alla efficacia di una norma.<br />

Un’ulteriore teoria postula che l’analisi economica del diritto nasce<br />

come compensazione di una carenza o debolezza del dogmatismo giuridico<br />

che regnava sia nel sistema di common law che in quello di civil law. A<br />

questo proposito si rende necessario precisare che nella tradizione romano-germanica<br />

e differentemente da ciò che avviene nei sistemi di<br />

common law, il metodo dogmatico non è mai stato davvero scardinato, e<br />

nonostante da tempo la sua supremazia sia entrata in crisi, esso continua<br />

a costituire parte integrante del bagaglio culturale del giurista.<br />

Si può affermare perciò che il nuovo dogmatismo d’importazione<br />

( 13 ) Il realismo giuridico (‘‘Legal realism’’) si sviluppa eminentemente in area americana<br />

già a partire dalla fine dell’Ottocento: in particolare, un riferimento imprescindibile è Roscoe<br />

Pound (1870-1964), benché egli non impieghi ancora l’espressione ‘‘realismo giuridico’’.<br />

Egli distingue tra ‘‘law in action’’ e ‘‘law in books’’: la prima corrisponde al diritto in<br />

azione, ossia al diritto come fatto, contrapposto a quello astratto delle dotte trattazioni (appunto,<br />

il diritto nei libri, ‘‘law in books’’). Pound articola bene un fenomeno americano assai<br />

diffuso a quel tempo: la ‘‘rivolta’’ contro il formalismo giuspositivistico, rivolta che negli Stati<br />

Uniti trova un ambiente particolarmente accogliente anche grazie al ‘‘pragmatismo’’ di James<br />

e di Dewey. Viene così nominato a partire dagli anni Trenta del Novecento. Esso deve essere<br />

posto in connessione col sorgere della giurisprudenza sociologica e dell’affermarsi della già<br />

nata sociologia del diritto. Ai giuristi realisti interessa il diritto nella sua componente fattuale:<br />

le norme come dovrebbero essere, ma come sono. Ciò, in concreto, significa studiare l’efficacia<br />

delle norme: e parlare di efficacia vuol dire porre l’accento su un aspetto esterno del<br />

fenomeno giuridico, ossia sul fatto che ci siano la regolarità dell’osservanza delle norme e<br />

il sanzionamento dell’inosservanza. Così, una norma può essere molto efficace in quanto<br />

molto osservata, a tal punto che non è necessario il sanzionamento dell’inosservanza: ma possono<br />

esserci norme poco osservate proprio perché manca il sanzionamento dell’inosservanza.<br />

Oltre all’aspetto ‘‘esterno’’ dell’efficacia, coincidente con l’osservanza della norma, v’è<br />

un aspetto ‘‘interno’’: esso riguarda la motivazione all’osservanza, ossia che cosa concretamente<br />

spinga un soggetto a rispettare la norma e che cosa spinga un giudice a far sanzionare<br />

l’inosservanza della medesima. Questo aspetto è stato largamente affrontato sul finire dell’Ottocento,<br />

anche grazie all’introduzione del concetto di riconoscimento: è stato detto<br />

che la motivazione all’osservanza della norma è stato infatti individuato in un processo di<br />

riconoscimento (o interiorizzazione) della norma stessa.<br />

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