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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

esercita il controllo sul crimine tramite il controllo della volontà dell’esecutore),<br />

ma, innanzitutto, chi integra gli elementi oggettivi e soggettivi del crimine<br />

e cioè l’esecutore responsabile( 500 ).<br />

Tale ricostruzione può essere considerata compatibile con l’elaborazione<br />

di Roxin che considera autore sia l’esecutore responsabile sia l’autore<br />

mediato.<br />

Dalle prime decisioni in materia della CPI emerge, piuttosto, una certa<br />

confusione tra la categoria della coautoria e quella dell’autoria mediata, i<br />

confini tra coautoria e autoria mediata finiscono per sfumare laddove si utilizza<br />

lo schema della coautoria per spiegare la partecipazione al reato dei<br />

leader attraverso l’operato dei subordinati come avviene nel caso Bemba<br />

Gombo (la Pre-Trial Chamber rigetta tale schema solo per la mancanza<br />

di elemento soggettivo); in quest’ipotesi il superiore fornisce il suo contributo<br />

attraverso lo svolgimento del suo ruolo di comando, i subordinati attraverso<br />

ruoli di comando intermedi o la concreta esecuzione: dovrebbero<br />

essere tutti autori nella misura in cui il loro contributo è essenziale per la<br />

realizzazione del piano criminoso. In relazione all’ipotesi di coautoria,<br />

del resto, la dottrina tedesca, nel commentare la sentenza Lubanga, sottolinea<br />

che un soggetto, pur non essendo esecutore, è coautore se, indipendentemente<br />

dalla distanza che lo separa dalla scena del crimine, controlla il<br />

crimine attraverso delle stringenti istruzioni ad agenti che abitualmente<br />

eseguono i suoi ordini e così controlla la volontà di coloro che eseguono<br />

direttamente il crimine( 501 ); a questo punto la differenza con l’autoria mediata<br />

rispetto a soggetti responsabili, come si esaminerà, si attenua.<br />

In realtà, però, nella ricostruzione di Roxin la coautoria e l’autoria mediata<br />

dovrebbero rimanere ben distinte, perché, innanzitutto, come sopra<br />

evidenziato si suppone un rapporto paraordinato tra i coautori e invece un<br />

rapporto gerarchico – verticistico tra autore mediato ed esecutore; nella<br />

coautoria si richiede un accordo, una risoluzione congiunta, in relazione<br />

alla commissione del fatto, mentre nell’autoria mediata l’agente esegue<br />

gli ordini dell’autore mediato, manca tale risoluzione comune. La coautoria<br />

si fonda sull’assunzione di un obbligo reciproco, non si tratta dell’assunzione<br />

unilaterale di un vincolo da parte di colui che riceve ordini. Nella<br />

coautoria si richiede l’esecuzione congiunta del crimine, mentre nell’autoria<br />

mediata chi impartisce l’ordine non partecipa all’esecuzione materiale(<br />

502 ).<br />

Probabilmente tale confusione tra le due categorie è determinata dal<br />

fatto che nella ricostruzione della Corte Penale Internazionale la coautoria<br />

non richiede la partecipazione nella fase dell’esecuzione materiale, ma<br />

( 500 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 497.<br />

( 501 ) T. Weigend, op. cit., pp. 478-479.<br />

( 502 ) C. Roxin, Organisationsherrschaft als eigenständige Form, cit., 3 ss.

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