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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

353<br />

per l’uccisione, da parte dei contingenti posti a guardia del c.d. Muro di<br />

Berlino di chiunque avesse tentato di attraversare il confine tra le due Germanie;<br />

in questo caso i vertici della D.D.R. sarebbero autori (i quali avrebbero<br />

emanato un ordine evidentemente arbitrario), mentre i soldati sarebbero<br />

semplici complici, assolutamente fungibili( 479 ). Tale caso è richiamato<br />

anche dal giudice Schomburg nella sua opinione dissenziente nel caso Gacambutsi,<br />

il quale sottolinea che anche se le guardie venivano identificate e<br />

condannate, tuttavia, ciò non riduceva la responsabilità penale di coloro<br />

che hanno agito «dietro la scena»( 480 ).<br />

La dottrina tedesca, in ogni caso, evidenzia che l’espressa previsione di<br />

tale forma di consumazione del reato (autoria mediata) da parte del legislatore<br />

internazionale accanto alla mera coautorìa, deve indurre l’interprete a<br />

distinguere le due ipotesi. Mentre nella coautorìa i due soggetti agiscono su<br />

un piano di parità, nell’ipotesi in esame il legislatore internazionale prevede<br />

espressamente che si considera autore del reato in senso sostanziale colui<br />

che ha il dominio del crimine, in quanto non solo induce l’altro a consumare<br />

il reato ma lo fa, esercitando un elevato grado di controllo sull’esecutore<br />

materiale (come nell’ambito della relazione superiore-subordinato);<br />

l’esecutore diventa un mero complice (se non fosse così, sarebbe un coautore<br />

e non sarebbe possibile distinguere tale ipotesi da quella della coautorìa)(<br />

481 ).<br />

8.2. Critiche (il ruolo dell’esecutore); i rapporti tra coautoria e autoria mediata.<br />

La teoria dell’autorìa mediata viene criticata dalla dottrina italiana(<br />

482 ), perché se manca un’attività penalmente rilevante dell’esecutore<br />

(soggetto fisicamente coartato), si ritiene che l’Hintermann sia il solo autore<br />

( 479 ) Bundesgerichtshof, 26 luglio 1994, BGHSt 40, 218-240; cfr. J. Murmann, Tatherrschaft<br />

durch Weisungsmacht, inGA 1996, K. Hamdorf, op. cit., p. 211; G. Vassalli,<br />

Formula di Radbruch e diritto penale - Note sulla punizione dei ‘‘delitti di Stato’’ nella Germania<br />

postnazista e nella Germania postcomunista, Milano, 2001, p. 60 ss.; F. Argirò, op. cit.,<br />

p. 413.<br />

( 480 ) TPR, Gacumbitsi, Appeals Chamber, cit., Separate Opinion of Judge Shomburg,<br />

par. 18 ss.<br />

( 481 ) A. Eser, Individual Criminal Responsibility, cit., p. 795; K. Ambos, Art. 25, cit.,<br />

p. 480; E. Bacigalupo, Principios de derecho penal. Parte general, 3 ed., 1994, p. 228.<br />

( 482 ) Innanzitutto, perché nel sistema penale italiano non sussistono dubbi sulla possibilità<br />

di qualificare come concorrente anche il soggetto non imputabile e non punibile (artt.<br />

111, 112, ult. c., e 119), sicché non si evidenziano quelle lacune nella punibilità che erano<br />

state all’origine dell’emergere di questa categoria nella dottrina tedesca (così come l’equiparazione<br />

dei compartecipi sotto il profilo sanzionatorio e il sistema di circostanze aggravanti<br />

delineato dagli artt. 111 e 112 soddisfa l’esigenza di garantire all’Hintermann un trattamento

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