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34<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

delle interazioni tra attori, convenuti, giudici e giurie, nel sistema di civil<br />

law si creano norme generali ed astratte prefigurate nello statute law con<br />

il diritto del legislatore.<br />

Il sistema di civil law, inoltre, affondando le sue radici nel diritto romano<br />

giustinianeo, prevede che i giudici, nell’applicare la legge, pronuncino<br />

sentenze che, una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti.<br />

Tali sentenze, dunque, hanno efficacia limitata sia dal punto soggettivo<br />

che dal punto oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale<br />

nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente<br />

perché la sentenza definisce solo una determinata controversia e non altre.<br />

A questo modello si contrappone il common law, nato in Inghilterra e<br />

diffusosi nei paesi di tradizione anglosassone, caratterizzato dalla predominante<br />

importanza del cosiddetto case law, dove il diritto è creato dallo<br />

stesso giudice; in altre parole, la sentenza crea il diritto, dato che la regola<br />

dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive<br />

controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti<br />

diversi. La norma creata da un giudice assume pertanto, per i giudici a<br />

cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma generale<br />

ed astratta.<br />

Di fatto però resta da spiegare quali siano le motivazioni sostanziali<br />

per le quali l’analisi economica del diritto ha attecchito prima e più profondamente<br />

nel sistema di common law.<br />

La teoria secondo cui l’analisi economica del diritto attecchisce in<br />

modo diverso nei due sistemi per le sostanziali differenze strutturali esistenti<br />

tra gli stessi è ormai superata dall’evidenza del progressivo avvicinamento<br />

dei due sistemi, della graduale uniformazione o convergenza: da una<br />

parte i settori in cui la sedimentazione giurisprudenziale del diritto anglosassone<br />

si compie effettivamente secondo le linee dinanzi indicate vanno<br />

comprimendosi, a fronte della vera e propria esplosione di una statutory<br />

law il cui certosino grado di dettaglio impegna il giudice all’assoluta deferenza<br />

nei confronti del fiat legislativo; dall’altra, l’attività con cui i suoi colleghi<br />

continentali distillano regole operazionali da principi di larga massima<br />

offre margini allargati entro i quali si crea il ‘‘diritto positivo giurisprudenziale’’.<br />

In altre parole, è verosimile pensare che il quadro tratteggiato corrisponda,<br />

più che alla realtà, al modo in cui i rispettivi protagonisti percepiscono<br />

il proprio ruolo( 12 ).<br />

Una diversa motivazione potrebbe addursi per spiegare questo feno-<br />

( 12 ) Si considerino R. Cooter, L. Kornhauser, Can Litigation Improce The Law<br />

Without Yhe Help of Judges?, The Journal of Legal Studies, 1980, vol. 9, n. 1, pp. 139-<br />

163; G. Priest, The Common Law Process and the Selection of Efficient Rules, The Journal<br />

of Legal Studies, 1977, vol. 6, n. 1, pp. 65-82; P.H. Rubins, Why is te Common Law efficient?,<br />

pp. 51-63.

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