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344<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

leader, ma concretamente dell’attività dei subordinati, i comandanti, che<br />

utilizzavano nelle loro truppe i minori.<br />

In realtà, però, laddove si tratta di soggetti non paraordinati Roxin utilizza<br />

il modello dell’autoria mediata piuttosto che quello della coautoria,<br />

che presuppone una struttura orizzontale( 439 ).<br />

Esigenze di tassatività avrebbero reso auspicabile, come sopra sottolineato,<br />

l’accoglimento nel diritto penale internazionale di una nozione formale<br />

di autore (è coautore chi esegue in tutto o in parte, in base ad una<br />

divisione dei compiti, gli elementi del fatto tipico) e prevedere l’introduzione<br />

di un’espressa disciplina legislativa che avesse consentito di considerare<br />

coautori coloro che decidono la consumazione del reato o progettano<br />

il piano criminoso, o avesse permesso, comunque, di tener dovutamente<br />

conto del disvalore complessivo di un simile apporto al reato comune attraverso<br />

la previsione di specifiche circostanze aggravanti, piuttosto che rimettere<br />

alla mera discrezionalità del giudice la determinazione di quali siano le<br />

condotte di autorìa sotto un profilo sostanziale (oltre chiaramente a quelle<br />

che siano già esecutive del fatto tipico) attraverso l’applicazione di vaghi<br />

criteri valutativi. D’altronde l’accoglimento nello Statuto del modello unitario<br />

sotto il profilo sanzionatorio, consentirà al giudice di tener conto del<br />

disvalore complessivo del contributo del singolo partecipe, indipendentemente<br />

dalla qualifica della condotta come forma di autorìa o di complicità,<br />

non rendendo indispensabile un’interpretazione estensiva della nozione di<br />

autorìa.<br />

In ogni caso è fondamentale l’approccio della Corte penale internazionale<br />

in relazione alla teoria della joint criminal enterprise: la Corte preferisce<br />

valorizzare la teoria della coautorìa in senso sostanziale per criminalizzare<br />

la condotta di chi sta ai vertici degli apparati di potere, senza ricorrere<br />

alla teoria della comune impresa criminosa come interpretata dal TPY, che<br />

finisce per allargare troppo la responsabilità in base ad una mera interpretazione<br />

soggettivistica della coautorìa; anzi, come accennato, indica chiaramente<br />

che sarà possibile applicare l’art. 25-3-d solo in relazione a delle<br />

mere ipotesi residuali, quando non sarà possibile applicare la disciplina<br />

delle altre forme di partecipazione a titolo di concorso, disciplinate dallo<br />

Statuto. Da ultimo l’imputazione di una serie di crimini contro l’umanità<br />

e crimini di guerra a titolo di partecipazione in un gruppo che agisce<br />

con un comune proposito è prevista nel mandato di arresto di Ali Kushayb(<br />

440 ).<br />

( 439 ) C. Roxin, Organisationsherrschaft als eigenständige Form mittelbarer Täterschaft,<br />

in ZStrR 2007, vol. 125, 1.<br />

( 440 ) ICC, 27 aprile 2007, Pre-Trial Chamber, No. ICC-02/05-01/07, Situation in Darfur,<br />

Sudan in the case of the Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun (’’Ahmad Harun’’) and<br />

Au Muhammad Al Abd-al-Rahman (‘‘Au Kushayb’’), Warrant of arrest for Ali Kushayb.

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