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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

343<br />

l’unico in grado di risolvere gli eventuali problemi logistici e finanziari che<br />

sorgevano durante l’esecuzione del piano)( 435 ).<br />

In questa prospettiva sarà allora possibile distinguere la condotta di<br />

chi istiga un singolo crimine o impartisce un ordine criminoso, rispetto<br />

al coautore. In termini di controllo del crimine chi determina altri o ordina<br />

ad un altro di eseguire un crimine potrebbe rientrare nella nozione di coautore,<br />

se si pensa che il contributo risulta nella consumazione degli elementi<br />

oggettivi del crimine e lui non solo è in dolo rispetto al crimine, ma è consapevole<br />

che l’istigazione o l’ordine sarà condicio sine qua non del singolo<br />

crimine; in una prospettiva più ampia non ha il controllo dello svolgimento<br />

della più ampia attività criminale o della più ampia attività neutrale, in sé<br />

lecita, ma che comporta il rischio della consumazione dei crimini (come un<br />

piano di trasferimento della popolazione di un villaggio da un territorio ad<br />

un altro).<br />

In questa prospettiva, allora, le ipotesi di autorìa previste dall’art. 25 3<br />

(a) si distinguono dalle ipotesi di partecipazione previste dall’art. 25 3 (b):<br />

le prime operano a macro-livello, le seconde a micro-livello( 436 ).<br />

In ogni caso si deve evidenziare che nelle poche decisioni sinora<br />

emesse dalla Pre-Trial Chamber l’imputazione a titolo di coautoria è stata<br />

utilizzata non soltanto, come normalmente dovrebbe avvenire, nell’ipotesi<br />

di realizzazione del crimine da parte di più soggetti para-ordinati, come nel<br />

caso Lubanga in cui sono chiamati a rispondere del reato di utilizzo di minori<br />

di quindici anni nei combattimenti anche altri leader politici e militari(<br />

437 ), ma anche come modello di responsabilizzazione di soggetti che<br />

cooperano nella consumazione del reato o dei reati con un rango diverso,<br />

o, addirittura in base ad un rapporto di subordinazione di alcuni rispetto<br />

ad altri, come nel caso Bemba Gombo( 438 ) (anche se poi si nega la coautoria,<br />

ma per la mancanza dell’elemento soggettivo); in quest’ipotesi<br />

mentre i subordinati saranno i concreti esecutori dei reati, i superiori (militari<br />

o civili) saranno coloro che li hanno pianificati, programmati, ordinati<br />

e diretti, decidendone il se e il come, e così esercitandone il controllo.<br />

Anche nel caso Lubanga, del resto, il suo ruolo essenziale, come esaminato,<br />

si concentra su un’attività di coordinamento non solo dell’attività dei<br />

( 435 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 398-399; lui, inoltre, procacciava i finanziamenti, ordinava<br />

l’addestramento dei minori, ispezionava i campi in cui venivano addestrati, li incitava a<br />

partecipare ad attività militari, utilizzava i minorenni come guardie del corpo, cfr. par. 383 ss.<br />

( 436 ) Così E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., p. 114, il<br />

quale deduce da tali considerazioni che in base a tale interpretazione non si sovrappongono<br />

le due disposizioni dell’art. 25 3(a) e 25 3(b).<br />

( 437 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 377-379.<br />

( 438 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 349, anche se poi la Camera ritiene di non dover<br />

esaminare la sussistenza degli elementi obiettivi alla luce delle prove fornite, in quanto decide<br />

che manca l’elemento soggettivo (par. 350).

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