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340<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

zione del piano comune comporterà la consumazione degli elementi oggettivi<br />

dei crimini; e c) essere consapevole delle circostanze oggettive che li<br />

consentono di controllare i crimini insieme agli altri coautori( 422 ).<br />

In relazione al primo elemento, si ribadisce, come esaminato, che, in<br />

virtù dell’art. 30 dello Statuto, tutti i crimini di competenza della Corte richiedono<br />

il dolo (intention e connaissance), nel cui ambito si ricomprende<br />

sia il dolo intenzionale (diretto di I grado), sia il dolo diretto (diretto di II<br />

grado), e, ad avviso della Corte nel caso Lubanga, il dolo eventuale( 423 ). La<br />

Corte, tuttavia, nel caso Bemba-Gombo, cambia orientamento, escludendo<br />

che rientri nelle previsioni dell’art. 30 il dolo eventuale, come esaminato.<br />

In relazione al secondo profilo, nel caso Lubanga, che ammette il dolo<br />

eventuale, ci si accontenta del fatto che i coautori siano consapevoli del rischio<br />

che la realizzazione del piano comune (che può prevedere specificamente<br />

anche il perseguimento di uno scopo non criminale) comporti la<br />

consumazione del crimine e accettano tale rischio( 424 ) (se il rischio è basso<br />

e non è accettato si esclude la coautoria)( 425 ). La considerazione che ciascuno<br />

è consapevole di tale rischio e accetta tali conseguenze, giustifica<br />

che a) sia possibile imputare a ciascuno i contributi degli altri, b) ciascuno<br />

sia considerato penalmente responsabile in qualità di autore del crimine<br />

nella sua totalità( 426 ).<br />

Nelle successive decisioni e, in particolare, nel caso Bemba–Gombo, si<br />

richiede la comune consapevolezza in capo ai coautori del fatto che la realizzazione<br />

del piano comune comporti la consumazione degli elementi oggettivi<br />

dei crimini; essi devono agire con l’intento di realizzare gli elementi<br />

materiali dei crimini, o devono rappresentarsi la consumazione dei fatti tipici<br />

come conseguenza praticamente certa delle loro azioni nell’ordinario<br />

decorso degli eventi( 427 ).<br />

Da ultimo il coautore deve essere a conoscenza delle circostanze di<br />

fatto in base alle quali detiene il controllo congiunto sul crimine( 428 ).<br />

Responsibility in Artiche 25 ICC Statute, cit., p. 962, il quale precisa che nei reati a dolo specifico<br />

si dovrebbe richiedere tale elemento soggettivo in capo a ciascun coautore.<br />

( 422 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 118, 123-124; ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit.,<br />

par. 178,180-181; ICC, Bemba Gombo, cit., par. 351.<br />

( 423 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 351-352. Sull’accertamento dell’elemento soggettivo<br />

nel caso concreto par. 404 ss., in particolare al par. 407 si evidenzia che la Camera è convinta<br />

che «Il sospettato e gli altri coautori dovevano tutti, in maniera condivisa, sapere e ammettere<br />

che la realizzazione degli elementi obiettivi del crimine potesse conseguire alla realizzazione<br />

del loro piano comune».<br />

( 424 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 344-361.<br />

( 425 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 537.<br />

( 426 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 362.3 ; ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par.<br />

536.<br />

( 427 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 370; ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 533.<br />

( 428 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 118, 123-124.

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