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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

337<br />

l’opportunità di accogliere nel diritto penale internazionale una nozione<br />

soggettivistica di coautorìa.<br />

La teoria accolta fornisce un principio fondato sulla sintesi dell’approccio<br />

oggettivistico e di quello soggettivistico( 403 ), consente la conciliazione<br />

delle due opposte precedenti teorie( 404 ), è stata accolta in diversi ordinamenti<br />

ed è stata condivisa da una considerevole parte della dottrina(<br />

405 ). La condotta «principale» di autoria, in base all’approccio in<br />

esame, si può realizzare: i) ponendo in essere materialmente gli elementi<br />

oggettivi del crimine (commission du crime à titre individuel o perpétration<br />

direct); ii) attraverso il controllo della volontà di coloro che pongono in essere<br />

gli elementi oggettivi del crimine (commission du crime par l’intermédiaire<br />

d’une autre personne ou perpétration indirect); iii) esercitando, insieme<br />

ad altri, il controllo del crimine in ragione dei compiti fondamentali<br />

assegnati a ciascuno (commission du crime conjointement avec d’autres ou<br />

coaction)( 406 ).<br />

Nel primo caso si realizza l’ipotesi di chi «commette un tale crimine»<br />

personalmente in base al criterio formale dell’esecuzione materiale, nella<br />

seconda ipotesi si realizza l’autoria mediata, nella terza ipotesi si realizza<br />

la coautorìa (in cui può rientrare la comune impresa criminosa). Pur con<br />

le perplessità che suscita, come evidenziato, la nozione di autoria in senso<br />

sostanziale, emerge, però, uno sforzo di delimitazione da parte dello Statuto<br />

che ritiene che si possa considerare autore chi non esegue materialmente il<br />

crimine, solo nell’ipotesi di autoria mediata e di coautorìa. Quest’ultima<br />

forma di responsabilità èritenuta dai giudici la più idonea per inquadrare<br />

la responsabilitàdell’accusato nel caso di specie; in base ad essa, un individuo<br />

può essere ritenuto co-autore di un crimine solo se ne ha il controllo<br />

insieme ad altri (joint control) e sulla base di un contributo essenziale a lui<br />

imputabile( 407 ).<br />

( 403 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 484.<br />

( 404 ) C. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, cit., pp. 52-59. Cfr. G. Stratenwerth<br />

-L.Kuhlen, I Strafrecht Allgemeiner Teil, 5 th Edition, Cologne, 2004, p. 290.<br />

( 405 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 485 e dottrina ivi citata; da ultimo piuttosto<br />

critica V.Garcia Del Blanco, La coautoria en Derecho penal, Valencia, 2006.<br />

( 406 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 332; ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 487.<br />

( 407 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 383 sulla concreta determinazione del ruolo essenziale<br />

svolto da Lubanga, in qualità di coordinatore generale della realizzazione del piano comune:<br />

teneva contatti diretti e continui con gli altri partecipanti al piano comune che sono<br />

stati accusati dell’esecuzione di diversi aspetti del piano; ha realizzato diverse ispezioni dei<br />

campi di intrattenimento militare dei FPLC al fine di incoraggiare le nuove reclute, compresi<br />

i minori di quindici anni, e prepararli a partecipare alle ostilità; si adoperava per procurare i<br />

mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano comune; inoltre, ha personalmente<br />

incitato l’arruolamento di giovani reclute, minori di quindici anni, per rinforzare le truppe<br />

del FPLC, al fine di ottenere il successo del conflitto, e ha utilizzato minori di quindici anni<br />

per la sua difesa personale.

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