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332<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

come nel caso Eichmann l’attività organizzativa dei crimini di massa, realizzato<br />

al fine di consumare il fatto tipico. In tale direzione Baumann riteneva<br />

che dovessero essere considerati autori dello sterminio degli ebrei tutti coloro<br />

che in qualunque modo condivisero la scelta, fornendo un contributo<br />

con volontà e perseguendo il fine comune( 384 ). Questa soggettivizzazione<br />

(Animustheorie) della teoria della coautorìa tedesca( 385 ) viene criticata<br />

dalla più recente dottrina, che ritiene che così non è più possibile distinguere<br />

la condotta dell’autore e quella del complice; o peggio si riconducono<br />

alla coautorìa tutte le forme di complicità, come avvenuto nei processi<br />

contro i fatti di Auschwitz( 386 ). Tale soggettivizzazione, inoltre, è spesso<br />

strumentale ad esigenze di semplificazione probatoria.<br />

Contro una simile soggettivizzazione della figura del coautore, la dottrina<br />

tedesca oppone la concezione della coautorìa funzionale di Roxin per<br />

cui il ruolo di coautore dipende non dalla volontà di dominio del fatto, ma<br />

piuttosto dal fatto che il coautore agisce «in comune» in base ad una divisione<br />

dei compiti funzionale; il «funzionare» di ogni singolo partecipante al<br />

fatto rappresenta il presupposto indispensabile per la realizzazione dell’intero<br />

fatto( 387 ). La considerazione del fatto complessivo consente di valorizzare<br />

normativamente il contributo al fatto di Eichmann, valutando in che<br />

misura è stato necessario e in che misura ha reso possibile lo sterminio della<br />

popolazione ebraica; sotto un tale profilo la condotta di Eichmann può essere<br />

considerata un indispensabile presupposto del fatto complessivo (in<br />

qualità di organizzatore dello sterminio degli Ebrei)( 388 ). Nel caso Stakić,<br />

come esaminato, il TPY richiama espressamente la dottrina di Roxin sul<br />

concetto di coautore( 389 ). Tale concezione sembra preferibile rispetto a in-<br />

( 384 ) J. Baumann, Gedanken zum Eichmann -Urteil, JZ 1963, p. 119.<br />

( 385 ) «Täter ist danach, wer den Täterwillen (animus auctoris) hat, wer die Tat als eigene,<br />

will, während als bloßer Teilnehmer derjenige angesehen wird, der die Tat nur als<br />

fremde will (animus socii), der sich und seinen Tatbeitrag dem Willen des anderen unterordnet»,<br />

in relazione alla teoria in esame P. Cramer-G.Heine, Vorbem §§ 25 ff., cit., § 56, p.<br />

470; per la teoria in esame nella sua forma estrema che attribuisce rilievo solo a criteri soggettivi<br />

per determinare il ruolo del partecipe cfr. G. Küpper, Zur Abgrenzung der Taterschaftsformen,<br />

inGoltdammer Archiv, 1998, vol. 145, p. 519 ss.<br />

( 386 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., 552, il quale cita LG/Frankfurt, 20 agosto<br />

1965; BGH, 20 febbraio 1969.<br />

( 387 ) I partecipanti sono «con - autori dell’intero» («Mit - Täter am Ganzen»), essi condividono<br />

il dominio del fatto (Mitherrschaft); coautorìa èrealizzazione collettiva della fattispecie<br />

tipica. Cfr. C. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, cit., p. 278; Id., §25,inStrafgesetzbuch-Leipziger<br />

Kommentar, cit., § 7 ss.-173 ss.<br />

( 388 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 554. Per una disamina dell’evoluzione<br />

della dottrina tedesca sul concetto di autore cfr. S. Seminara, op. cit., p. 102 ss.<br />

( 389 ) TPY, Stakić, Trial Chamber II, cit., par. 440; C. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft,<br />

cit., p. 278; H. Olásolo, op. cit., p. 143 ss.; F. Argirò, La compartecipazione criminosa,<br />

inG.Lattanzi -V.Monetti (a cura di), La Corte penale internazionale - Organi-<br />

Competenza-Reati-Processo, Milano, 2006, p. 407 ss.

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