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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

331<br />

condotta realizza un comportamento conforme alla fattispecie astratta – coprincipals),<br />

si ritiene che più persone possono essere co-principals anche<br />

nell’ipotesi in cui ciascuno realizza una parte degli elementi costitutivi della<br />

fattispecie criminosa (gli atti di tutti insieme realizzano tutti gli elementi<br />

della fattispecie in questione), condividendo il medesimo proposito criminoso(<br />

378 )(«joint commission» – § 26 dell’inglese Draft Criminal Code Bill<br />

1989). Una parte della dottrina, tuttavia, ritiene in contrasto con i principi<br />

dell’ordinamento inglese considerare tutti i partecipi della comune impresa<br />

co-principals; si tratterebbe di una forma di complicità nell’ambito dell’impresa<br />

comune («joint enterprise», common design, common purpose o<br />

common pursuit) o una forma di autorìa secondaria (principal in the second<br />

degree)( 379 ).<br />

Nel Model Penal Code nordamericano nel caso di realizzazione collettiva<br />

si distingue la figura dell’autore e quella del complice; è considerato autore<br />

colui che realizza il delitto insieme ad un altro soggetto, realizzando parallelamente<br />

e personalmente gli elementi costitutivi del fatto tipico (principal), è<br />

considerato complice (secondary) colui che si limita a fornire un contributo<br />

atipico. La condotta principale e quella secondaria sono distinte in base ad<br />

un criterio causale( 380 ). Se la condotta partecipa ad un piano comune si applica<br />

la teoria del «joint enterprise» odel«common purpose» che consente di<br />

imputare tutti i reali rischi prevedibili della realizzazione in comune( 381 ); è<br />

discusso se una tale condotta sia considerata una forma di complicità o<br />

una forma di partecipazione equiparabile alla coautoria( 382 ).<br />

In conformità ad una tale teoria del joint enterprise sembra orientarsi<br />

la giurisprudenza del secondo dopoguerra (anche la corte istraeliana nel<br />

caso Eichmann( 383 )) in cui si avverte una sorta di soggettivizzazione della<br />

coautorìa, come accennato, nel senso che non rileva la realizzazione di<br />

una parte del fatto tipico, ma piuttosto un qualunque contributo realizzato<br />

perseguendo il fine comune. Ciò perché si ritiene che il dominio del fatto,<br />

proprio dell’autore, non può riscontrarsi in un crimine collettivo (crimini di<br />

guerra o crimini contro l’umanità); è sufficiente un singolo contributo,<br />

( 378 ) A. Aschworth, op. cit., p. 364.<br />

( 379 ) J. Smith -B.Hogan, Criminal Law, cit., p. 141 ss.; K. Ambos, Der Allgemeine<br />

Teil, cit., p. 549; E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., pp. 74-75.<br />

( 380 ) K.J.M. Smith, A Modern Treatise, cit., pp. 28-78 ss.<br />

( 381 ) K.Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 550; A. Aschworth, op. cit., p. 443; Law<br />

Commission, Assisting 1993, p. 7, 57 ss.; The Law Commission (Law Com No 305), Participating<br />

in Crime, May 2007, cit., (1.20), p. 8 ss. - (3.57 ss.) 64 ss.<br />

( 382 ) Nella prima direzione cfr. J. Smith -B.Hogan, op. cit., p. 142; nella seconda<br />

direzione cfr. G.P. Fletcher, Basic Concepts, cit., p. 190; K.J.M. Smith, A Modern Treatise,<br />

cit., p. 209; A. Aschworth, op. cit., p. 443. Cfr. K. Ambos, Der Allgemeine Teil,<br />

cit., p. 550.<br />

( 383 ) District court (Israel), Adolf Eichmann, cit., p. 236.

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