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330<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

rientrare in tale nozione di coautorìa, anche la condotta di chi partecipa ad<br />

un piano collettivo in virtù di un programma generale del fatto e attraverso<br />

un contributo individuale( 373 ) (anche l’ideatore del piano criminale, l’organizzatore,<br />

fermo restando che per distinguere tale forma di partecipazione<br />

dalla mera complicità, l’allargamento della nozione di «committing» deve<br />

essere compensato dal richiedere in maniera stringente il carattere<br />

«jointly», comune, dell’esecuzione)( 374 ).<br />

Esigenze di tassatività dovrebbero far propendere per la prima interpretazione,<br />

ma si deve considerare che, come esaminato, il legislatore internazionale<br />

definisce autore anche colui che commette il reato strumentalizzando<br />

un altro soggetto (anche responsabile), con l’evidente accettazione di<br />

una nozione di autore teleologicamente orientata.<br />

La giurisprudenza del Tribunale di Norimberga faceva rientrare nel<br />

concetto di coautorìa, come evidenziato, la mera partecipazione al piano<br />

criminale o la mera condivisione dello scopo; i presupposti della coautorìa<br />

erano rappresentati dall’esistenza di un piano o di uno scopo comune e<br />

dalla realizzazione di un contributo individuale all’attuazione di questo<br />

piano o di questo scopo (piano concretizzato nell’attuazione di uno o<br />

più crimini). In luogo di un piano si considera sufficiente un’organizzazione<br />

comune e la corrispondente responsabilità per l’organizzazione( 375 )<br />

(fermo restando che lo Statuto di Norimberga prevedeva l’autonoma incriminazione<br />

della partecipazione in un’associazione criminale); e in termini<br />

simili il TPY attribuisce il ruolo di coautore al partecipe nel piano comune<br />

che condivide lo scopo criminale( 376 ).<br />

Si deve osservare a tal proposito che la dogmatica della coautorìa (Mittäterschaft)<br />

èstata sviluppata in una certa tradizione giuridica continentale,<br />

in cui è stata intesa come una particolare forma di realizzazione in comune<br />

del reato( 377 ).<br />

Nel diritto angloamericano, invece, accanto alla coautorìa rappresentata<br />

dall’ipotesi di più persone che realizzano insieme il reato (ciascuna<br />

correnti, pur conforme al modello legale, non sia in grado, senza l’apporto dell’altro concorrente,<br />

di realizzare in concreto il fatto di reato, G. Grasso, Art. 110 c.p., cit., p. 161.<br />

( 373 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 548; A. Eser -H.Kreicker, op. cit., pp.<br />

283-284; E. Amati, Concorso di persone, cit., p. 135 il quale evidenzia che la suddistinzione<br />

della figura dell’autore prevista dal StCPI è accolta nell’ordinamento spagnolo, tedesco e inglese;<br />

A. di Martino, La disciplina del concorso, cit., pp. 200-201; per l’ordinamento spagnolo<br />

cfr. A. Gil Gil, Bases para la persecución penal de crímenes internacionales en España,<br />

Granata, 2006, pp. 82-83.<br />

( 374 ) A. Eser, Individual Criminal Responsability, cit., p. 790.<br />

( 375 ) Ibidem, p. 612.<br />

( 376 ) Si veda supra § 5.1.<br />

( 377 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 548; K. Hamdorf The Concept of a Joint<br />

Domestic Modes of Liability for Parties to a Crime in JICJ 2007, p. 212.

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