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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

comportamenti, in vista della variazione dei loro prezzi impliciti, sia un<br />

‘‘uomo razionale’’. L’uomo razionale è infatti il protagonista indiscusso<br />

nonché il presupposto di tutte le teorie economicistiche ma i suoi tratti fisionomici<br />

non corrispondono a quelli del ‘‘buon padre di famiglia’’ (alias<br />

‘‘uomo ragionevole’’), che fa da padrone sulla scena giuridica. Anzi, proprio<br />

in questa distonia è dato cogliere l’essenza del rapporto tra economia<br />

e diritto( 6 ).<br />

L’analisi economica del diritto opera, dunque, in un ambito fortemente<br />

interdisciplinare, poiché combina gli strumenti dell’economia e<br />

del diritto, ponendo al centro dell’analisi economica concetti chiave della<br />

moderna teoria economica e del diritto. Roberto Pardolesi, noto studioso,<br />

afferma che l’EAL di per sé ‘‘esprime una valenza metodologica, suscettibile<br />

di essere piegata agli impieghi più lontani e disparati( 7 )’’.<br />

Secondo i sostenitori dell’analisi economica del diritto, è opportuno<br />

che i giuristi reticenti cedano all’utilizzo di strumenti economici come integrazione<br />

ai criteri di formazione e miglioramento delle norme penali: un<br />

sistema giuridico può, in effetti, essere facilmente paragonato ad un sistema<br />

commerciale. Come in un sistema commerciale, dunque, anche in esso è<br />

possibile affermare che gli effetti esterni di una decisione, in questo caso<br />

legislativa, sono quegli effetti dannosi o benefici, che si manifestano su persone<br />

che non hanno partecipato alla decisione stessa. Se chi prende la decisione<br />

non tiene conto di questi effetti, e cioè non calcola i costi o i benefici<br />

che le sue decisioni comportano per i terzi, ne risulta che gli individui<br />

potrebbero intraprendere attività che, pur essendo utili, comportino potenzialmente<br />

dei danni a discapito della società, e viceversa può limitare attività<br />

che da un punto di vista sociale potrebbero essere benefiche( 8 ).<br />

Fu Ronald Coase nella sua teoria economica ad analizzare il fenomeno<br />

delle esternalità e della relazione fra costi privati e costi sociali nel processo<br />

di allocazione delle risorse( 9 ). Con il termine esternalità egli indicava gli effetti<br />

esterni che l’attività di una unità economica (l’individuo o l’impresa, il<br />

legislatore) induce al di fuori delle transazoni di mercato (le quali, producono<br />

invece effetti interni) e dunque prescindendo dal consenso delle parti<br />

interessate( 10 ). Il problema della relazione fra costi privati e sociali nel pro-<br />

( 6 ) R. Pardolesi, Un moderno minotauro: law and economics. Sociologia del Diritto,<br />

1990, vol. 1, p. 240.<br />

( 7 ) R. Pardolesi, Analisi Economica del Diritto, voce del Digesto Discipline Privatistiche,<br />

Sezione civile, Utet giuridica, 1987, vol. 1, p. 312.<br />

( 8 ) F. Romani, Diritto ed economia: la prospettiva di un economista, Sociologia del Diritto,<br />

1990 , vol. 1, p. 245.<br />

( 9 ) R.H. Coase, The Problem of Social Cost, in Journal Law and Economics, 1960, n.<br />

3 pp.1 e ss.<br />

( 10 ) Quando l’azione dell’individuo determina un beneficio per i terzi senza che essi

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