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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

327<br />

7. La nozione di autore nell’ambito del concorso di persone disciplinato dal<br />

StCPI.<br />

Lo Statuto di Roma accoglie per la prima volta nel diritto penale internazionale<br />

la concezione del concorso di persone di stampo europeo-continentale,<br />

che distingue tra autorìa («commettono un tale crimine»), coautorìa<br />

(«anche se in collaborazione con un’altra persona»), autorìa indiretta<br />

(«o per mezzo di un’altra persona, indipendentemente dal fatto che questa<br />

persona sia responsabile penalmente»), e compartecipazione (istigazione e<br />

complicità)( 361 ).<br />

In tale direzione la Corte penale internazionale nel caso Lubanga ha<br />

chiarito che occorre distinguere da una parte «la consumazione stricto<br />

sensu di un crimine individualmente, insieme con un’altra persona o attraverso<br />

l’intermediazione di un’altra persona, ai sensi dell’art. 25-3-a dello<br />

Statuto e la responsabilità dei superiori gerarchici ai sensi dell’art. 28 dello<br />

Statuto rispetto a tutte le altre forme di responsabilità del complice (par<br />

opposition à celle de l’auteur principal), previste dalle disposizioni da b) a<br />

d) dell’articolo 25-3 dello Statuto»( 362 ). La Camera distingue chiaramente<br />

le condotte principal di consumazione in senso stretto e la responsabilità da<br />

comando dalle forme di complicità.<br />

Ai sensi dell’art. 25 (3)(a) è, innanzitutto, considerato autore colui che<br />

realizza il fatto tipico «personalmente o meglio con le proprie mani»( 363 );<br />

in quest’ipotesi è accolta la concezione formale di autore, inteso come colui<br />

che realizza gli elementi del fatto tipico. Come evidenziato dalla dottrina<br />

tedesca, però, il legislatore internazionale non adotta una nozione meramente<br />

formale di autore, ma laddove precisa che «commit» il reato anche<br />

colui che non lo esegue personalmente ma «tramite un’altra persona» (25<br />

(3)(a)) (o con altre persone), accoglie una nozione teleologicamente orientata<br />

di autorìa, in base al criterio del «dominio della condotta» fondato<br />

sulla Tätherrschaftslehre di Roxin( 364 ).<br />

( 361 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 612. Sul modello di concorso di persone<br />

accolto nello Statuto sia consentito il rinvio a A.M. Maugeri, op. cit., p. 574 ss. e dottrina ivi<br />

citata; cfr. A. Viviani, op. cit., p. 123 ss.<br />

( 362 ) ICC, Lubanga Dyil, cit., par. 320.<br />

( 363 ) Ibidem. Cfr. K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., pp. 546-547; A. di Martino,<br />

La disciplina del concorso, cit., p. 199; Id. Täterschaft und Teilnahme im Statut des IstGH, in<br />

ZStW 2007, p. 438; E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., p. 66;<br />

G. Werle, Individual Criminal Responsibility in Artiche 25 ICC Statute, cit., p. 966.<br />

( 364 ) C. Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, cit., p. 127 ss.; cfr. A. Eser, Individual<br />

Criminal Responsability, cit., p. 782; A. Eser -H.Kreicker, op. cit., p. 283; H.H. Jescheck<br />

-T.Weigend, Lehrbuch des Strafrechts - Allgemeiner Teil, V ed., Berlin, 1996, p. 652;<br />

H.H.M.D. Dubber, op. cit., p. 983 che ritiene che tale teoria sia un buon compromesso<br />

tra quella oggettiva e quella soggettiva.

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