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326<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

che l’invio delle truppe in un paese straniero con il «solo mandato di salvare<br />

il presidente sotto minaccia» comportasse necessariamento che i soldati<br />

fossero automaticamente autorizzati a consumare crimini contro l’umanità<br />

o crimini di guerra( 358 ); ma soprattutto si ritiene che il fatto di continuare<br />

a mantenere le truppe dopo essere stato informato di ciò che avveniva,<br />

non vuol dire che il soggetto ammettesse che certamente altri crimini<br />

sarebbero stati commessi, ma solo che si rappresentava tale possibilità e<br />

che l’accettava pur di raggiunger il suo scopo (aiutare Patassé a mantenere<br />

il potere), così agendo con il mero dolo eventuale( 359 ). Emerge il confine<br />

tra il dolo diretto di II grado e il dolo eventuale, fondato, come afferma la<br />

stessa Pre-Trial Chamber, sul diverso grado di elemento rappresentativo (la<br />

differenza tra possibilità e probabilità), più che su quello volitivo.<br />

Nel caso Katanga et Chui, invece, vengono imputati a titolo di dolo diretto<br />

di II grado il reato di saccheggio («is sufficient evidence to establish substantial<br />

grounds to believe that, in the ordinary course of events, the implementation<br />

of the common plan would inevitably result in the pillaging of the Bogoro<br />

village») e i reati di violenza carnale e riduzione in schiavitù sessuale.<br />

Dalla decisione in esame emerge che la prassi precedente, – il fatto che in<br />

precedenti attacchi i soldati, gli stessi soldati, avevano commesso simili reati<br />

–, e il fatto che gli imputati si erano recati nei campi o avevano notizie di ciò<br />

che avveniva (la prassi di violenza carnale e riduzione in schiavitù sessuale<br />

era diffusa e ben conosciuta da tutti in quella regione) sono le prove dalle<br />

quali si deducono le sostanziali ragioni per credere che il piano di distruzione<br />

del villaggio di Bogoro comportasse come inevitabile o, comunque, certa<br />

conseguenza anche il saccheggio dei suoi abitanti o la violenza carnale nei<br />

confronti delle sue donne, al punto da stabilire che gli imputati agirono<br />

con dolo diretto e non con dolo eventuale( 360 ); nella decisione Bemba<br />

Gombo invece, come esaminato, la prassi precedente non è stata considerata<br />

sufficiente per provare il dolo diretto. Si esclude l’imputazione ai leader dei<br />

reati di trattamenti disumani e di oltraggio alla dignità umana.<br />

Emerge già in questa fase, ma sarà comunque la prassi della Corte Penale<br />

Internazionale a dimostrarlo, sempreché accolga quest’orientamento,<br />

come la distinzione tra il dolo diretto di II grado e quello eventuale si riduca<br />

ad una sottile questione probatoria.<br />

( 358 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 389, 378 ss.; non convince la circostanza che un<br />

testimone parla di un sorta di mandato dando « carta bianca», perché nel contesto in cui<br />

l’espressione era stata utilizzata dal testimone non se ne poteva trarre il significato di un’autorizzazione<br />

a compiere crimini; né si può dedurre il dolo di Bemba dalla circostanza che Mr<br />

Patassé diede ordini di uccidere i bambini o che lui fosse informato dei saccheggi e delle<br />

violenze carnali che venivano consumati.<br />

( 359 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 400.<br />

( 360 ) ICC, Katanga et Ngudjolo Chui, cit., par. 566-567.

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