28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

323<br />

«[a consequence] will occur» implica che un evento è inevitabilmente previsto;<br />

le parole «will occur», lette insieme con la frase «in the ordinary<br />

course of events», indica chiaramente che lo standard di verificazione richiesto<br />

è vicino alla certezza. Sotto tale profilo la Camera definisce questo<br />

standard come «virtual certainty» or«practical certainty», nel senso che le<br />

conseguenze si verificheranno, tranne che si realizzi un evento imprevedibile<br />

e inaspettato che prevenga la loro realizzazione( 347 ). Questo standard<br />

è indubbiamente più alto dello standard comunemente denominato dolus<br />

eventualis, prevedibilità della realizzazione delle conseguenze indesiderate<br />

in base ad una mera probabilità o possibilità. Si ritiene che se il legislatore<br />

internazionale avesse voluto ricomprendere anche il dolo eventuale nel<br />

testo dell’art. 30 avrebbe dovuto usare le parole «may occur» oppure<br />

«might occur in the ordinary course of events», così ricomprendendo la mera<br />

eventualità o possibilità, piuttosto che la quasi (near) inevitabilità o pratica<br />

certezza( 348 )(near inevitability or virtual certainty).<br />

L’opinione della Camera sarebbe confermata dai lavori preparatori<br />

dello Statuto, che ai sensi dell’art. 32 del VCLT costituiscono uno degli<br />

strumenti supplementari che possono coadiuvare l’interprete per confermare<br />

i risultati ermeneutici cui si perviene in base ai criteri sanciti nell’art.<br />

31. Il primo riferimento ai differenti gradi di colpevolezza, inclusi il dolus<br />

eventualis elarecklessness, appariva in un appendice annessa al Report elaborato<br />

nel 1995 dal Comitato ad hoc, come concetti che avrebbero meritato<br />

una riflessione nelle future sessioni. Questi concetti appiano poi nell’ambito<br />

delle proposte elaborate dal Comitato Preparatore nel 1996, il<br />

cui articolo H (relativo alla mens rea), dopo aver sancito nel primo paragrafo<br />

che ai fini dello Statuto e tranne se diversamente stabilito, una persona<br />

ha l’ intent in relazione all’evento quando sa di causare tale evento<br />

oèconsapevole che esso si verificherà in base all’ordinario corso degli avvenimenti,<br />

fornisce al § 4 una definizione di recklessness, precisando in<br />

nota che la recklessness eildolus eventualis devono essere considerati<br />

per stabilire la gravità dei crimini solo quando espressamente previsti per<br />

uno specifico crimine o elemento, in quanto come regola generale, come<br />

sancito nel primo paragrafo, i crimini previsti nello Statuto devono essere<br />

realizzati «intentionally and knowingly»( 349 ). La nozione di dolus eventualis<br />

scompare, quindi, dalle proposte successive e non sussiste alcun documento<br />

da cui risulti che il dolo eventuale debba essere ricompreso nel-<br />

( 347 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 362.<br />

( 348 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 363.<br />

( 349 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 364 - 365. Report of the Preparatory Committee on<br />

the Establishment of an International Criminal Court, 51st Sess., Vol. 2, Supp. No. 22, UN<br />

Doc. A/51/22 (1996), Article H, Proposal 1, pp. 92-93.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!