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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

321<br />

soggettiva è quella prevista dall’art. 28 che oltre ad una fattispecie dolosa<br />

prevede l’imputazione del reato a titolo di colpa( 336 ).<br />

6.2. (segue) Il dolo eventuale nella giurisprudenza successiva.<br />

La giurisprudenza successiva al caso Lubanga, espressasi con la decisione<br />

sul caso Bemba Gombo, nega la possibilità di far rientrare il dolo<br />

eventuale nell’ambito dell’art. 30 e proprio in base a tale considerazione<br />

esclude che l’imputato possa essere considerato coautore dei crimini imputati<br />

(si afferma che i reati possono essere imputati, piuttosto, a titolo di responsabilità<br />

da comando ex art. 28 StCPI).<br />

La Camera ritiene, innanzitutto, che, come espressamente sancito nel<br />

§ 2 dell’Introduzione Generale agli Elementi del Crimine, l’art. 30 stabilisce<br />

l’elemento soggettivo che deve essere realizzato per consumare tutti<br />

i crimini previsti dallo Statuto (artt. 6 – 8) tranne se diversamente stabilito<br />

nello Statuto( 337 ) o negli Elementi del Crimine: rappresenta una «default<br />

rule for all crimes», «unless otherwise provided»( 338 ). Ad avviso della Corte<br />

l’art. 30, c. 2 e c. 3, è costruito, come già evidenziato, sulla base di «element<br />

analysis approach», opposto ad un «a crime analysis approach», nel senso<br />

che differenti forme e gradi di elemento soggettivo sono previsti per ciascun<br />

elemento materiale dello specifico crimine in considerazione( 339 ).<br />

La Camera ritiene che i termini «intent» e«knowledge», come previsti<br />

nell’art. 30, c. 2 e 3 dello Statuto riflettono il concetto di dolo, che richiede<br />

l’esistenza di un elemento volitivo così come di un elemento cognitivo. Generalmente<br />

il dolo può assumere una delle seguenti tre forme in base alla<br />

rilevanza dell’elemento volitivo o cognitivo: dolus directus di primo grado<br />

( 336 ) W.A. Schabas, An Introduction, II ed., cit., p. 87; M. Neuner, Superior responsibility<br />

and the ICC Statute, inG.Carlizzi -G.Della Morte -S.Laurenti -A.Marchesi<br />

(a cura di), La Corte Penale Internazionale. Problemi e Prospettive, Napoli, 2003, p.<br />

263. Espressamente in tale direzione l’art. 66 dell’International Criminal Court Act 2001 inglese.<br />

Rientra in tale ulteriore ipotesi la previsione dell’art. 8(2)(a)(iv) che ammette la punibilità<br />

di «distruzioni estese» e di «appropriazioni di beni» «wantonly», una forma di responsabilità<br />

che si avvicina alla recklessness, così A. Eser, Mental Element, cit., p. 898. Cfr. N.<br />

Pisani, L’elemento psicologico, cit., p. 1376. Si discute se rientra in tale clausola il negligence<br />

standard rispetto all’età della persona in relazione al reato di deportazione (forcibly transferring)<br />

di bambini, cfr. C. Kreß, The Crime of Genocide under International Law, inInter.<br />

Crim. Law. Rev., 2006, p. 485.<br />

( 337 ) ICC, 30 settembre 2008, Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo<br />

Chui, La chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07, Décision relative à la confirmation<br />

des charges, par. 528.<br />

( 338 ) ICC, 15 June 2009, Pre-Trial Chamber II, ICC-01/05-01/08, Prosecutor v. Jean-<br />

Pierre Bemba Gombo, par. 353-354 (nel prosieguo ICC, Bemba Gombo, cit.).<br />

( 339 ) ICC, Bemba Gombo, cit., par. 355.

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