28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

318<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

nale che ricomprende il dolo eventuale o l’advert recklesness tra le forme<br />

della colpevolezza per tutti i crimini internazionali( 320 ).<br />

In tale direzione la Corte penale internazionale nella Décision sur la<br />

confirmation des charges del caso Lubanga ha chiaramente riconosciuto il<br />

dolo eventuale come forma di colpevolezza del diritto penale internazionale(<br />

321 ). La Camera ha affermato che l’art. 30 richiede l’intention ela<br />

knowledge; il riferimento cumulativo a questi due elementi impone l’accertamento<br />

in capo all’imputato di un elemento volitivo (intentionnel),<br />

che si può realizzare non solo quando si ha l’intenzione concreta di realizzare<br />

gli elementi oggettivi del crimine (dolo diretto di I grado) e<br />

quando si ha la consapevolezza che tali elementi rappresentano necessariamente<br />

il risultato della propria azione od omissione (dolo diretto di II<br />

grado), ma anche quando il soggetto è cosciente del rischio che gli elementi<br />

materiali del crimine rappresentano la conseguenza (résultent)della<br />

propria azione od omissione, e accetta questo risultato («en s’y résignant<br />

ou en l’admettant») (dolo eventuale)( 322 ). Si precisa, però, che se il rischio<br />

direalizzareglielementiobiettividelcrimineèelevato (probabile che una<br />

conseguenza si realizzerà in base al corso normale degli eventi), il dolo si<br />

deduce dalla circostanza che l’imputato era cosciente di tale probabilità<br />

rilevante e malgrado tale consapevolezza, decide di commettere le sue<br />

azioni o omissioni( 323 ). Se il rischio di cagionare gli elementi oggettivi<br />

del crimine è debole, il sospettato deve avere manifestato o espressamente<br />

accettato l’idea che gli elementi materiali del crimine derivino dalla<br />

sua condotta( 324 ).<br />

Nel primo caso, rischio elevato, si realizzerà quello che in dottrina è<br />

definito come rischio non consentito – doloso, che si realizza solo quando<br />

l’entità del pericolo è tale che «la prospettiva di correre siffatto rischio<br />

può essere ‘‘percepita’’ e valutata dal soggetto – sempre considerando le<br />

conoscenze in suo possesso e le circostanze a lui note – soltanto ‘‘spogliandosi<br />

delle vesti’’ (rectius: ‘‘rinnegando l’abito’’) dell’homo eiusdem profes-<br />

( 320 ) Cfr. S. Meseke, op. cit., p. 214; A. Cassese, International Criminal Law, cit., p.<br />

164, il quale interpreta la knowledge in relazione agli eventi come consapevolezza che l’azione<br />

determinerà un certo risultato dannoso e nondimeno assume l’alto rischio di provocare<br />

questo risultato; una nozione che finisce per coincidere con la recklessness, come afferma<br />

lo stesso autore.<br />

( 321 ) ICC, Lubanga Dyil, La Chambre préliminaire I, cit., par. 343. Cfr. A.M. Maugeri,<br />

op. cit., p. 333 ss.; R.S. Clark, Drafting a General Part to a Penal Code, cit., p. 527; A.<br />

Vetri, La responsabilità penale al vaglio della Corte penale internazionale: punti fermi e questioni<br />

irrisolte, inRiv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 288 ss.<br />

( 322 ) Ibidem, par. 352.<br />

( 323 ) Ibidem, par. 353.<br />

( 324 ) Ibidem, par. 354. Cfr. A. Vetri, op. cit., p. 289 ss., la quale esprime delle perplessità<br />

circa tale ricostruzione della CPI.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!